Le imprese beneficiarie dell’iperammortamento 2026-2028 potranno inviare al Gse la comunicazione di completamento degli investimenti ultimati e messi in funzione nel 2026. Come disposto dal decreto direttoriale 14 ottobre 2026 del Ministero delle imprese e del made in Italy, attuativo del decreto interministeriale del 7 maggio 2026, si tratta dell’ultimo step della procedura (che segue la comunicazione preventiva e la comunicazione di conferma attivate rispettivamente il 12 giugno e il 21 luglio 2026) necessario per accedere alla maxi deduzione fiscale nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nel 2027. I termini per l’invio della comunicazione si sono aperti il 15 ottobre 2026 e si chiuderanno il 15 novembre 2028.
Tuttavia, ciò non toglie che l’azienda possa realizzare un piano di investimenti ripartito su tre anni distinti (2026, 2027 e 2028). In tal caso per ottenere il beneficio dell’iperammortamento (o Nuovo Piano transizione 5.0) per ciascuna quota annuale l’impresa dovrà avviare e gestire le tre distinte procedure sul portale Gse.
Ogni annualità viene infatti considerata come un progetto/investimento a sé stante e deve rispettare integralmente l’iter delle tre comunicazioni: preventiva, di conferma e di completamento.
Va ricordato che la maggiorazione delle quote di ammortamento disciplinata dalla misura agevolativa rileva ai fini fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette la comunicazione di completamento al Gse (Gestore servizi energetici) a condizione che il bene sia entrato in funzione e interconnesso entro lo stesso periodo d’imposta.
Va inoltre precisato che gli obblighi per il riconoscimento dell’agevolazione non si esauriscono con la comunicazione di completamento, ma le imprese beneficiarie dell’iperammortamento devono presentare anche:
• una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ciascun anno successivo;
• una comunicazione integrativa entro il 30 giugno di ciascun anno per indicare le quote di ammortamento dedotte.
Quanto al costo di acquisizione, le relative maggiorazioni fiscalmente rilevanti sono pari al 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni e al 50% per la quota tra 10 e 20 milioni.
L’iperammortamento. È la misura con cui, in continuità con i Piani Transizione 4.0 e 5.0, l’impresa sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale. Il legislatore ha reintrodotto la logica della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili riconosciuta ai soli fini fiscali per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, in sostituzione dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
Il beneficio si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, anche se l’azienda può realizzare un piano di investimenti ripartito su tre anni distinti (2026, 2027 e 2028).
Possono beneficiare della misura tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione purché producano reddito d’impresa.
Gli investimenti agevolabili. La misura agevolativa consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi, rilevante esclusivamente ai fini della deduzione fiscale extracontabile delle maggiori quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Non si configura quindi come credito d’imposta compensabile in F24, ma come riduzione dell’imponibile ai fini delle sole imposte sui redditi.
Sono due le categorie di investimenti agevolabili:
• beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi negli allegati IV e V alla legge n. 199/2025 (che sostituiscono e aggiornano gli ex allegati A e B alla legge n. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
• beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi i relativi sistemi di stoccaggio. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente.
Chi può inviare la comunicazione. La comunicazione di completamento può essere inviata attraverso la piattaforma informatica del Gse (area clienti) da parte delle aziende che hanno già ricevuto l’esito positivo per la precedente comunicazione di conferma dell’investimento (che attestava il pagamento di un acconto di almeno il 20%).
Va precisato che per i beni materiali e immateriali ricompresi negli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026 l’invio deve avvenire dopo il completamento dell’investimento e l’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La comunicazione e gli allegati. La comunicazione deve riportare gli estremi delle fatture relative alle spese agevolabili e la data di completamento dell’investimento per ciascun bene, nonché l’attestazione che l’impresa è in possesso:
• della perizia tecnica asseverata che comprova la conformità dei beni ai requisiti tecnologici richiesti e, quando prevista, la loro interconnessione;
• della certificazione contabile (rilasciata da un revisore) che attesta l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa.
La trasmissione della comunicazione di completamento incide sulla decorrenza del beneficio fiscale. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, infatti, la maggiorazione del costo di acquisizione rileva a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro lo stesso periodo d’imposta (possibilità comunque subordinata alla ricezione dell’esito positivo del Gse).
Gli esiti del Gse. Dopo l’invio della comunicazione il Gse ha dieci giorni di tempo per verificare il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni. Se la documentazione risulta completa il Gestore comunica l’esito positivo. In caso contrario, richiede le integrazioni necessarie, che l’impresa deve trasmettere entro dieci giorni.
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità previste può causare problemi al perfezionamento della procedura e la conseguente impossibilità di fruire dell’agevolazione.
L’investimento suddiviso su tre anni. Un esempio. Se l’azienda fa un investimento di 300 suddiviso su 100 ogni anno 2026, 2027 e 2028, per ottenere il beneficio fiscale della maxi deduzione nel 2027, 2028 e 2029 devono essere presentate per ogni anno le tre comunicazioni preventiva, di conferma e di completamento.
In altri termini, se l’azienda realizza un piano di investimenti ripartito su tre anni distinti per il riconoscimento della maxi deduzione per ciascuna quota annuale, dovrà avviare e gestire tre distinte procedure sul portale Gse.
Ogni annualità viene considerata come un progetto/investimento a sé stante e deve seguire integralmente il suo iter di tre comunicazioni principali: preventiva, conferma e completamento.
La normativa del nuovo iperammortamento, infatti, prevede che le soglie di investimento (es. lo scaglione con la maxi-deduzione al 180% fino a 2,5 milioni di euro) si azzerino all’inizio di ogni anno: l’investimento di 100 nel 2026, 100 nel 2027 e 100 nel 2028 andrà a erodere il plafond di ciascun rispettivo anno di competenza.
Inoltre, l’agevolazione si attiva esclusivamente nel momento in cui l’investimento viene considerato “effettuato” e “completato”. Per i beni consegnati/interconnessi nel 2026, la procedura si chiuderà nel 2026; per quelli del 2027 si chiuderà nel 2027, e così via. Non è pertanto possibile fare un’unica comunicazione cumulativa preventiva per tre anni di investimenti separati, poiché il Gse deve bloccare le risorse anno per anno.
Per ognuno dei tre anni (2026, 2027, 2028), l’azienda dovrà presentare tramite l’area clienti del Gse la seguente sequenza di comunicazioni:
• comunicazione preventiva (ex-ante): serve per descrivere il programma di investimenti pianificato per quell’anno e “prenotare” le risorse fiscali;
• comunicazione di conferma: va inviata obbligatoriamente entro 60 giorni dall’approvazione della preventiva per dimostrare di aver versato l’acconto pari ad almeno il 20% al fornitore (allegando le relative fatture e contabili di pagamento);
• comunicazione di completamento (ex-post): si invia dopo che il bene è stato consegnato, installato e interconnesso ai sistemi aziendali. A questa fase vanno allegate la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile del revisore.
L’obbligo dell’impresa beneficiaria non si esaurisce tuttavia con la comunicazione di completamento in quanto deve presentare anche:
• una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ciascun anno successivo;
• una comunicazione integrativa entro il 30 giugno di ciascun anno per indicare le quote di ammortamento dedotte.