Quando si parla di controllo della prestazione lavorativa, il riflesso immediato è quello di immaginare qualcosa di indebito, illecito o abusivo. Eppure il controllo è consustanziale alla natura subordinata del rapporto di lavoro: non a caso, l’assoggettamento ai poteri del datore è uno degli elementi decisivi quando i giudici sono chiamati a distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo.
Il problema, dunque, non è il controllo in sé, ma quello automatizzato, affidato alla tecnologia e perciò privo di alcune caratteristiche proprie del controllo umano: l’intermittenza, l’elasticità, persino una certa inevitabile imperfezione.
L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori nasce anche da qui: impedire che la tecnologia possa trasformarsi in uno strumento di sorveglianza continua della prestazione. Il legislatore del 1970 pensava soprattutto alla fabbrica e ai suoi possibili aspetti disumanizzanti. Nel tempo, però, la norma è diventata una presenza quasi carsica nella giurisprudenza italiana, accompagnando l’evoluzione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
Dalla telecamera in fabbrica si è passati progressivamente ad altri dispositivi tecnologici, dal telefono al computer, fino al badge utilizzato per accedere ai locali aziendali. Una progressiva estensione interpretativa che ha finito per rendere sempre meno agevole distinguere gli strumenti destinati al controllo da quelli necessari allo svolgimento della prestazione.
Il Jobs Act, più di dieci anni fa, ha provato a fare chiarezza, sottraendo gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione alla procedura di autorizzazione preventiva prevista dall’articolo 4.
Ma la tecnologia corre più velocemente delle categorie giuridiche. Se un badge o un telefono possono essere strumenti di lavoro, la questione diventa meno semplice quando si parla di laptop e smartphone. Perché ormai ciò che conta non è soltanto l’hardware, ma il software che vi è installato. Ed è qui che emerge una difficoltà nuova. Uno stesso dispositivo può essere contemporaneamente uno strumento indispensabile per lavorare e il veicolo di funzionalità capaci di ricostruire in modo estremamente dettagliato l’attività del dipendente. La qualificazione giuridica non può quindi dipendere soltanto dalla natura dello strumento, ma deve necessariamente considerare anche le sue concrete funzionalità.
C’è poi un ulteriore aspetto. La capacità di controllo non è necessariamente una caratteristica evidente o immediatamente riconoscibile del software. Può derivare da funzionalità accessorie, da aggiornamenti successivi o dalla possibilità di combinare informazioni raccolte attraverso applicazioni diverse. Con il risultato che persino l’impresa che utilizza questi strumenti potrebbe non essere pienamente consapevole delle loro potenzialità.
L’intelligenza artificiale rende ancora più sottile questo confine: dati apparentemente isolati e poco significativi possono assumere un significato completamente diverso quando vengono aggregati e correlati, consentendo di ricostruire comportamenti e prestazioni che nessuno dei singoli strumenti sarebbe stato in grado di rappresentare autonomamente.
Dopo la versione originaria del 1970 e la riforma del 2015, l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori torna dunque sotto i riflettori. L’evoluzione tecnologica sembra richiedere una nuova sintesi, capace di garantire un’effettiva tutela dei lavoratori senza imporre alle imprese vincoli incompatibili con la loro normale operatività.
La sfida, ancora una volta, è trovare il punto di equilibrio tra la tutela della persona e le esigenze dell’impresa. Un equilibrio che la tecnologia rende sempre più difficile, ma anche sempre più necessario.