23.10.2026

Notifica, tocca al professionista

  • Italia Oggi

Notificare per incassare. Ora spetta al professionista, difensore o consulente tecnico, notificare il decreto di pagamento emesso dal giudice ai soggetti legittimati a proporre opposizione, se vuole accelerare i tempi della liquidazione di parcelle e compensi. Dopo la riforma Cartabia, infatti, il termine per esperire il rimedio contro il decreto di liquidazione del giudice non decorre più dalla comunicazione di cancelleria ma soltanto dalla notifica, senza la quale opera invece il termine lungo di sei mesi. Lo ha precisato la circolare ad hoc del ministero della Giustizia e ora la Corte di appello di Milano dà le indicazioni pratiche a uffici giudiziari, Ordini e collegi professionali nelle note di servizio 28 e 30/2026. Protestano intanto l’Unione delle Camere penali e l’associazione giovani avvocati (Aiga) perché la modifica procedurale allunga i tempi delle liquidazioni, soprattutto per patrocinio a spese dello Stato e difese d’ufficio.

Rito semplificato

Il cambio di paradigma interessa il decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, ma anche di custodi di beni e imprese private incaricate di demolizioni e riduzione in pristino. Prima della riforma Cartabia le opposizioni erano regolate dal rito sommario di cognizione di cui articoli 702-bis e seguenti Cpc: il termine di trenta giorni decorreva dalla comunicazione di cancelleria di cui all’articolo 702-quater Cpc, ormai abrogato. Ora il termine di trenta giorni decorre solo dalla notifica e non più dalla comunicazione, mentre in assenza di notifica si applica il termine di sei mesi dalla pubblicazione, tenendo conto delle eventuali sospensioni dei termini processuali. È identica la disciplina nei procedimenti civili e penali. Risultato: il beneficiario che vuole ottenere l’esecutorietà del pagamento in tempi più rapidi ha interesse a notificare il decreto di liquidazione ai soggetti legittimati a proporre opposizione, che segue il rito semplificato di cognizione per le alle opposizioni iscritte a ruolo dal 28 febbraio 2023: il tutto, nota però l’Aiga, con «aggravio di costi e adempimenti» a carico dei professionisti. Se la parte che è legittimata a opporsi al pagamento, destinataria della notifica, è un soggetto dotato di Pec che risulta dai pubblici elenchi, l’avvocato può notificare il decreto per mail certificata. Per gli altri professionisti, invece, la notifica in proprio non è generalmente disponibile e scatta il ricorso all’ufficiale giudiziario.

Regola e deroga

Quando il decreto deve essere notificato a più soggetti che possono proporre opposizione, il termine decorre dall’ultima notificazione. Per la definizione della pratica di pagamento, occorre dunque attendere trenta giorni da tale ultima notifica e verificare che non sia stata iscritta alcuna opposizione. La pronuncia del decreto in udienza equivale alla pubblicazione ai fini del termine lungo di sei mesi, ma non sostituisce la notificazione. Anche se le parti sono presenti, il termine breve di trenta giorni non decorre senza una notificazione effettuata nelle forme previste dalla legge. Per i decreti di pagamento dei compensi dovuti a interpreti e traduttori nominati ai sensi dell’articolo 143 Cpp, non ripetibili ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), del dpr 30/05/2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia), opera una disciplina diversa: in tali casi il termine può decorrere dalla lettura in udienza per i presenti o dalla comunicazione per gli assenti e per i decreti emessi fuori udienza e il beneficiario non deve notificare il decreto. La circolare del Ministero si è resa necessaria per uniformare l’operato degli uffici.