Con la circolare n. 9/2026 pubblicata ieri l’agenzia delle Entrate, dopo che lo scorso 26 giugno ne aveva messa in pubblica consultazione una bozza, ha chiarito la propria posizione sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento a cui sono assoggettabili le imprese minori, i professionisti, gli imprenditori agricoli, i consumatori, le start up innovative e qualsiasi debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale; procedure costituite dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore, dal concordato minore e dalla liquidazione controllata. La circolare ha esaminato inoltre le disposizioni relative all’esdebitazione.
Condizioni ostative
La ristrutturazione dei debiti del consumatore è inammissibile quando il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, mentre il concordato minore lo è se sono stati commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
A questo riguardo le Entrate richiamano alcune pronunce giurisprudenziali in base
alle quali:
è da ritenersi inammissibile un piano di ristrutturazione presentato dal debitore che, incrementando il proprio indebitamento per sostenere spese di non vitale importanza, ha aggravato il dissesto;
è da ritenersi idonea a integrare pagamenti preferenziali, tali da configurare atti in frode ai creditori, la condotta del debitore che abbia sistematicamente privilegiato il regolare pagamento di debiti non erariali, omettendo il versamento delle imposte dovute.
Il principio affermato è da condividere, ma il maggior indebitamento dovrebbe essere valutato, caso per caso anche alla luce della sua origine (condotta sistematica od occasionale dovuta a particolari circostanze?) e dell’utilizzo delle somme da esso rese disponibili (ad esempio: per pagare spese essenziali o voluttuarie?).
Concordato minore e transazione fiscale
L’articolo 74, comma 4, del Codice della crisi rinvia, per quanto non previsto, alle norme relative al concordato preventivo. Relativamente al trattamento dei crediti tributari e al rapporto con l’articolo 88 Ccii,tale norma ha dato luogo a tre diverse tesi:
l’articolo 88 non trova alcuna applicazione nel concordato minore, disciplinato dagli articoli 74-83 Ccii;
l’articolo 88 trova integrale applicazione anche nel concordato minore, in virtù del rinvio contenuto nell’articolo 74, rilevando sia per il trattamento sostanziale di tali crediti sia per i profili procedimentali, con la conseguenza che, in presenza di debiti tributari che non vengano soddisfatti integralmente e senza dilazione, sarebbe necessario presentare anche una distinta proposta di transazione fiscale come nel concordato preventivo;
l’articolo 88 trova applicazione nel concordato minore limitatamente al trattamento dei crediti tributari e contributivi, in quanto norme sostanziali, ma non relativamente all’iter procedurale.
Al riguardo la circolare afferma, condivisibilmente, che sul piano formale il concordato minore non è soggetto all’articolo 88 Ccii e che i crediti erariali, ove non trovino capienza nell’attivo, possono essere pagati solo parzialmente; tuttavia, si applicano le regole dettate da tale norma, quali sono quelle inerenti al classamento dei crediti, al rispetto dell’ordine delle prelazioni e al divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari.
Silenzio assenso
È, infine, da segnalare una differenza fra il contenuto della circolare e quello della bozza messa in pubblica consultazione lo scorso 26 giugno, in cui le Entrate affermavano che, sebbene ai sensi dell’articolo 79, comma 3, Ccii la mancata espressione di voto da parte del creditore equivalga a consenso alla proposta, tale regola del silenzio-assenso non sarebbe stata applicabile ai creditori pubblici.
A questo riguardo si era osservato che, prevedendo l’articolo 80, comma 3, del Codice il cram down in caso di mancata adesione dei creditori pubblici, si potrebbe in effetti essere indotti a ritenere che, se occorre la omologazione forzosa per considerare sussistente un’adesione non espressa da tali creditori, il disposto dell’articolo 79 non è sufficiente per considerare positivo un voto non espresso; per contro appariva più corretta, in quanto più aderente alla lettera di tali norme, una diversa ricostruzione della disciplina, secondo cui:
in assenza di adesione dovuta al mancato esercizio del diritto di voto da parte dei creditori pubblici, si applica l’articolo 79 e non l’articolo 80, con la conseguenza che l’adesione di detti creditori deve ritenersi sussistente per effetto del criterio stabilito dal citato articolo 79, applicabile senza distinzioni soggettive;
nel caso in cui, invece, il diritto di voto sia stato esercitato dai creditori pubblici e sia negativo, non può trovare applicazione l’articolo 79 (in quanto rilevante solo se il voto non viene espresso), ma, ricorrendo i relativi presupposti, il Tribunale può disporre il cram down ai sensi dell’articolo 80.
La suddetta affermazione, concernente l’inapplicabilità della regola del silenzio-assenso ai creditori pubblici, non è più presente nella circolare n. 9, che però impone agli uffici dell’agenzia di esprimere sempre la propria posizione, risolvendo così in via pratica la querelle interpretativa.