Quando il Fondo pubblico di garanzia rimborsa la banca finanziatrice, come può far valere il proprio credito nel fallimento (o nella liquidazione giudiziale) dell’impresa? La Cassazione distingue due ipotesi: se la banca non è ancora ammessa al passivo, il Fondo deve insinuare il proprio credito privilegiato mediante un’autonoma domanda di ammissione; se invece la banca è già ammessa, il Fondo deve chiederne la sostituzione mediante la procedura di rettifica.
Cassazione civ., Sez. I, 6 settembre 2026, n. 25083
La doppia domanda di ammissione nello stato passivo
La vicenda si inserisce nel noto contesto degli interventi del Fondo pubblico di garanzia a sostegno di finanziamenti bancari concessi a società poi fallite. Nel caso di specie, dopo l’avvenuto pagamento delle somme garantite alle banche, l’agente della riscossione domandava l’ammissione al passivo in via privilegiata. Il giudice delegato respingeva la richiesta, rilevando che le banche erano già ammesse allo stato passivo per i medesimi finanziamenti, in via chirografaria. Il Tribunale di Milano, in sede di opposizione, ammetteva invece il credito, ma soltanto in via chirografaria. La controversia giungeva, quindi, in Cassazione.
Il credito del Fondo di garanzia
La Suprema Corte chiarisce che il diritto del Fondo al recupero delle somme erogate è distinto dal credito contrattuale della banca. La garanzia pubblica per le piccole e medie imprese, disciplinata dalla legge n. 662/1996, persegue finalità di sostegno economico che giustificano il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998. L’art. 8-bis del d.l. n. 3/2015 conferma, inoltre, il recupero mediante iscrizione a ruolo.
La Cassazione chiarisce, altresì, che il credito privilegiato nasce dalla concessione della garanzia e dalla sopravvenuta impossibilità, conseguente al fallimento, di realizzare le finalità dell’intervento pubblico; l’escussione e il pagamento alla banca ne condizionano l’esigibilità, non la sua origine; al Fondo non si applica la disciplina dettata dalla normativa concorsuale per il coobbligati solidali.
La soluzione offerta dalla pronuncia
Il percorso processuale, secondo quanto statuito dalla sentenza, dipende dall’avvenuta ammissione o meno della banca garantita. Se il finanziatore non è ancora ammesso al passivo, il Fondo deve presentare un’autonoma domanda di ammissione per le somme versate, con collocazione privilegiata (e la banca conserva il diritto di insinuarsi per la parte di finanziamento rimasta insoddisfatta).
Ove, invece, il credito bancario sia già ammesso, il Fondo deve utilizzare l’istanza di surrogazione di cui all’art. 115, comma 2, della legge fallimentare (oggi art. 230, comma 2, del Codice della crisi): il curatore rettifica lo stato passivo sostituendo, nei limiti dell’importo pagato, il credito chirografario della banca con quello privilegiato del Fondo. Infine, la rettifica, o la sua omissione, è reclamabile ai sensi dell’art. 36 della legge fallimentare.
Considerazioni conclusive e primi spunti di riflessione
La decisione valorizza la natura pubblicistica del credito del Fondo, senza consentire che il medesimo finanziamento produca una duplicazione dei crediti ammessi al passivo. Per il Fondo diventa, dunque, decisivo verificare se la banca abbia già ottenuto o meno l’ammissione al passivo: da tale circostanza dipendono il procedimento da seguire e i relativi strumenti di impugnazione.
Se è vero che la soluzione della Suprema Corte ben impedisce la duplicazione delle passività, la sentenza lascia aperte diverse tematiche, tra cui, per il caso della domanda di ammissione, il rischio di inammissibilità per ultra-tardività della stessa e, per il caso della surrogazione, l’accertamento del credito (privilegiato) del Fondo che sia soggetto ad un contraddittorio con gli altri creditori e ad un vaglio del giudice delegato.
21.10.2026