14.10.2026 Icon

La responsabilità del comproprietario con quota minoritaria

In tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la qualità di comproprietario pro indiviso dell’immobile da cui si è originato il danno – ancorché per una quota sola parziale o minoritaria – attribuisce normalmente al medesimo la qualità di contitolare della qualità di custode della res, poiché questa è fondata sull’esercizio di una concreta ed effettiva signoria di fatto sul bene, sia pure esercitata congiuntamente ad altri. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., la responsabilità risarcitoria gravante sui contitolari della qualità di custode ha natura solidale, sussistendo la piena ed autonoma legittimazione passiva del singolo comproprietario nei confronti del terzo danneggiato, il quale può agire per l’intero risarcimento nei confronti di ciascuno di quei contitolari.

Cassazione civ., Sez. III, 5 ottobre 2026, n. 26266

Infiltrazioni e responsabilità

La proprietaria di un appartamento agiva per il risarcimento dei danni causati da infiltrazioni provenienti dall’alloggio soprastante. Il convenuto eccepiva di possedere soltanto un terzo in piena proprietà e i restanti due terzi in nuda proprietà, sostenendo che il godimento e la custodia del bene spettassero esclusivamente all’usufruttuaria.

Durante il giudizio venivano eseguite le riparazioni e le parti chiedevano la cessazione della materia del contendere. Il Giudice di Pace dichiarava cessata la controversia, ponendo tuttavia le spese a carico del convenuto secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il Tribunale dichiarava inammissibile l’appello, ritenendolo privo di ragionevole probabilità di accoglimento.

Custodia e comproprietà

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha richiamato il disposto degli artt. 2051 e 2055 c.c., precisando che la qualità di custode presuppone la disponibilità materiale del bene e l’esercizio di un effettivo potere di controllo sullo stesso, a prescindere dalla titolarità del diritto di proprietà e dalla circostanza che tale potere sia condiviso con altri soggetti. Pertanto, qualora la custodia faccia capo a più persone, ciascuna di esse risponde solidalmente dei danni cagionati dalla cosa, potendo il danneggiato pretendere l’integrale risarcimento anche da uno solo dei corresponsabili. Tale principio trova applicazione anche nei confronti del comproprietario titolare di una quota minoritaria del bene.

Nel caso esaminato, infatti, il ricorrente, pur essendo titolare della sola nuda proprietà su una parte dell’immobile, vantava la piena proprietà sulla restante quota e doveva pertanto considerarsi contitolare della custodia del bene. Da tale qualificazione discendeva la sua responsabilità risarcitoria nei confronti della proprietaria dell’immobile che aveva subito danni a causa delle infiltrazioni.

Considerazioni conclusive

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone l’esercizio di un effettivo potere di controllo e di intervento sulla cosa (Cassazione civ., Sez. III, n. 15096/2013 e n. 1769/2012), il quale può fare capo contemporaneamente a più soggetti, anche in forza di titoli differenti, con conseguente responsabilità solidale nei confronti del danneggiato (Cassazione civ., n. 6753/2004 e n. 2422/2004).

Autore Francesco Ceolin

Trainee

Milano

f.ceolin@lascalaw.com

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