14.10.2026 Icon

Investimento del pedone durante la retromarcia: responsabilità del conducente e risarcimento del danno terminale

In caso di investimento di un pedone durante una manovra di retromarcia, l’attraversamento al di fuori delle strisce pedonali non determina automaticamente un concorso di colpa della vittima, occorrendo accertare in concreto il contributo causale della sua condotta. Qualora il pedone sopravviva per un periodo apprezzabile prima del decesso, è risarcibile agli eredi il danno biologico terminale, mentre il riconoscimento del danno catastrofale presuppone la prova della lucida e consapevole percezione dell’approssimarsi della morte. (Massima non ufficiale)

Tribunale di Urbino, sentenza del 7 ottobre 2026, Giudice Onorario dott.ssa Laura Trebbi, R.G. n. 229/2024.

La responsabilità del conducente e l’attraversamento fuori dalle strisce

Con una recente pronuncia, il Tribunale di Urbino ha affrontato il tema della responsabilità derivante dall’investimento di un pedone durante una manovra di retromarcia, soffermandosi anche sui criteri di liquidazione del danno conseguente al decesso della vittima.

La controversia trae origine da un sinistro verificatosi l’11 febbraio 2022, quando una donna veniva investita da un furgone Fiat Fiorino impegnato in una manovra di retromarcia in prossimità di un’intersezione stradale. A seguito delle gravi lesioni riportate, la vittima decedeva dopo diciassette giorni di ricovero ospedaliero.

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del conducente, evidenziando la particolare pericolosità della manovra, effettuata contromano, in un’area urbana e con visibilità posteriore limitata.

Secondo il giudice, in tali circostanze il conducente avrebbe dovuto adottare cautele particolarmente rigorose, eventualmente avvalendosi dell’ausilio di un’altra persona oppure rinunciando alla manovra qualora non fosse stato possibile eseguirla in sicurezza.

La circostanza che il pedone stesse attraversando al di fuori delle strisce non è stata ritenuta sufficiente per configurare un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c.

In particolare, richiamando Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 21761 del 29 luglio 2025, il Tribunale ha ribadito che, per escludere la responsabilità del conducente, la condotta del pedone deve risultare non soltanto colposa, ma anche oggettivamente imprevedibile e inevitabile.

Nel caso esaminato, non essendo stata raggiunta tale prova, la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054, primo comma, c.c. è rimasta integra.

La responsabilità solidale e i rapporti con l’assicuratore

La pronuncia assume particolare interesse per il settore assicurativo anche sotto il profilo dell’individuazione dei soggetti obbligati al risarcimento.

Il Tribunale ha infatti dichiarato la responsabilità solidale del conducente, della società proprietaria del veicolo e della compagnia assicuratrice, quest’ultima nei limiti della garanzia prevista dall’art. 144 del Codice delle assicurazioni private.

La società proprietaria è stata ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 2054, terzo comma, c.c., non avendo dimostrato che la circolazione fosse avvenuta contro la propria volontà. È stata inoltre richiamata la responsabilità datoriale prevista dall’art. 2049 c.c., considerato che il conducente stava svolgendo attività di consegna nell’esercizio delle proprie mansioni.

Il giudice ha altresì accolto la domanda di manleva proposta dalla società proprietaria nei confronti del conducente e dell’assicuratore, precisando che la solidarietà nei confronti dei danneggiati non esclude la regolazione dei rapporti interni tra i soggetti responsabili, secondo la polizza e la legge.

Danno biologico terminale e danno catastrofale: i presupposti risarcitori

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la distinzione tra le diverse componenti del danno non patrimoniale conseguente alla morte della vittima.

Il Tribunale ha escluso la risarcibilità, quale autonoma voce trasmissibile agli eredi, del danno tanatologico, inteso come perdita del bene vita.

Ha invece riconosciuto il danno biologico terminale, valorizzando la sopravvivenza della vittima per diciassette giorni dopo l’investimento, periodo ritenuto ampiamente sufficiente ai fini della sua configurabilità.

Tenuto conto della gravità delle lesioni, dell’evoluzione clinica e dell’assenza di possibilità di recupero, il danno terminale è stato liquidato equitativamente nella somma complessiva di 90.000 euro, comprensiva delle componenti biologica e di sofferenza provata.

Diversa la valutazione relativa al danno catastrofale, il cui riconoscimento richiede la dimostrazione che la vittima abbia avuto una percezione lucida e consapevole dell’approssimarsi della morte.

Nel caso concreto, pur essendo stata documentata una condizione iniziale di vigilanza, non è stata raggiunta la prova della consapevolezza dell’esito letale. Il successivo peggioramento neurologico ha ulteriormente inciso sulla valutazione del quadro clinico.

Il giudice ha pertanto escluso un’autonoma liquidazione del danno catastrofale, ritenendo che la sofferenza interiore documentata fosse già ricompresa nella quantificazione unitaria del danno terminale.

Il danno parentale e la prova delle ulteriori voci risarcitorie

La sentenza si sofferma anche sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, riconoscendo il carattere unitario di tale pregiudizio, comprensivo della sofferenza interiore e delle conseguenze dinamico-relazionali.

Applicando le Tabelle milanesi a punti, il Tribunale ha riconosciuto 89.994 euro a un fratello della vittima e 88.296 euro all’altro, oltre a 51.789 euro per ciascuno dei quattro nipoti, sulla base degli elementi probatori acquisiti circa l’effettività e l’intensità dei rapporti familiari.

Sono state inoltre riconosciute le spese funerarie documentalmente provate, mentre sono state respinte le richieste di rimborso delle spese stragiudiziali, non essendo stata fornita una dimostrazione sufficientemente precisa delle attività concretamente svolte e della congruità dei relativi compensi.

Il capitale residuo complessivamente liquidato ammonta a 456.234,16 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi secondo i criteri indicati nella decisione.

I profili di interesse per le imprese assicurative

La pronuncia offre indicazioni rilevanti nella gestione dei sinistri stradali con esito mortale.

Sotto il profilo della responsabilità, conferma la necessità di una valutazione concreta della dinamica dell’investimento, senza attribuire automaticamente efficacia riduttiva del risarcimento alla violazione delle regole di attraversamento da parte del pedone.

Sul versante della liquidazione, la decisione evidenzia l’importanza della documentazione sanitaria e medico-legale per distinguere il danno biologico terminale dalla sofferenza derivante dalla consapevolezza della morte imminente, evitando duplicazioni risarcitorie.

Particolare attenzione deve essere riservata anche all’accertamento dell’effettività dei rapporti familiari, determinante nella quantificazione del danno parentale, nonché alla prova delle ulteriori poste patrimoniali richieste dai danneggiati.

La sentenza ribadisce, dunque, la centralità dell’accertamento probatorio tanto nella ricostruzione delle responsabilità quanto nell’individuazione e nella corretta liquidazione delle singole voci di danno.

Autore Luciana Cipolla

Partner

Milano

l.cipolla@lascalaw.com

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