La Sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Napoli torna sulla nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI, chiarendo un profilo processuale: la nullità antitrust non può essere accertata se il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 e lo schema contrattuale non sono stati ritualmente prodotti. La domanda dei garanti viene quindi rigettata e, con essa, l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
Tribunale di Napoli, Sez. spec. Impresa, 14 settembre 2026, n. 12226
Il caso: la garanzia contestata
Una società cessionaria del credito otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e di due garanti. I garanti proponevano opposizione, deducendo, in via pregiudiziale, la nullità parziale delle fideiussioni omnibus sottoscritte a garanzia delle esposizioni della società debitrice, perché contenenti clausole riproduttive dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia.
Il Tribunale originariamente adito rimetteva la controversia alla Sezione specializzata in materia d’impresa. A seguito del regolamento d’ufficio, la Cassazione delimitava però la competenza: al giudice dell’opposizione spettavano le questioni sul credito monitorio, mentre alla Sezione specializzata restava la domanda di nullità della fideiussione e di liberazione dei garanti.
Nullità antitrust e onere della prova
Il Tribunale ha rigettato la domanda, muovendo da una premessa netta: il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 costituisce una “prova privilegiata” dell’intesa anticoncorrenziale, ma deve essere prodotto dalla parte che intende avvalersene.
Non opera, infatti, il principio iura novit curia, perché il provvedimento dell’Autorità di vigilanza non è fonte del diritto ai sensi dell’art. 1 delle preleggi, ma atto amministrativo. Né può essere invocato il fatto notorio ex art. 115 c.p.c.: la notorietà processuale richiede una conoscenza comune, non la consultazione di atti tecnici o precedenti giurisprudenziali.
In applicazione dell’art. 2697 c.c., dunque, il garante che deduce la nullità derivata del contratto “a valle” deve allegare e provare il fatto costitutivo della domanda: non soltanto il testo della fideiussione, ma anche il provvedimento sanzionatorio e lo schema ABI rispetto al quale effettuare il raffronto.
Art. 1957 c.c.: la deroga resta in piedi
Esclusa la nullità parziale della fideiussione, resta valida anche la clausola che deroga all’art. 1957 c.c. Nel caso esaminato, la garanzia prevedeva che i diritti della banca restassero integri sino alla totale estinzione del credito, senza necessità di escutere il debitore o il fideiussore entro i termini semestrali previsti dalla norma.
Da tale validità discende il rigetto della domanda di liberazione dei garanti: se la clausola derogatoria non viene travolta dalla nullità antitrust, il termine legale di decadenza non trova applicazione.
Considerazioni conclusive
La decisione richiama l’attenzione su un profilo spesso decisivo nelle controversie in materia di fideiussioni ABI: la questione non si esaurisce nella somiglianza testuale tra clausole contrattuali e modello censurato, ma richiede una corretta costruzione probatoria.
Per il professionista, il messaggio operativo è chiaro. La nullità antitrust può essere rilevata anche d’ufficio, ma soltanto se i relativi fatti costitutivi sono ritualmente entrati nel processo. In difetto, la garanzia resta efficace e le clausole derogatorie continuano a produrre i loro effetti.
22.09.2026