Con la deliberazione n. 327/2026/R/gas del 17 settembre 2026, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) si è pronunciata sui valori di rimborso relativi alle porzioni di rete di distribuzione del gas naturale di proprietà di numerosi Comuni appartenenti all’ATEM unificato Bologna 1 – Città e impianto di Bologna e Bologna 2 – Provincia.
Il provvedimento assume particolare interesse nell’ambito delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in quanto consente di ricostruire il meccanismo di verifica degli scostamenti tra valore di rimborso degli impianti (VIR) e valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari (RAB), nonché gli effetti della verifica svolta dall’Autorità ai fini dei successivi riconoscimenti tariffari.
Il valore di rimborso nelle gare per la distribuzione del gas
La disciplina del valore di rimborso trova il proprio riferimento nell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000.
La disposizione prevede che, nei casi di affidamenti e concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, al gestore uscente sia riconosciuto un rimborso a carico del nuovo gestore.
Il valore è determinato sulla base di quanto previsto dalle convenzioni o dai contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti o non disciplinato dagli stessi, secondo le Linee guida relative ai criteri e alle modalità operative per la valutazione del valore di rimborso. Dal rimborso devono inoltre essere detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, mentre resta esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla cessazione anticipata del rapporto di gestione.
Alla disciplina del rimborso si affianca quella riguardante le reti appartenenti agli enti locali.
Come ricordato dalla stessa Autorità, la legge n. 118/2022 ha infatti introdotto disposizioni volte a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e, al tempo stesso, a semplificare e accelerare lo svolgimento delle procedure di gara. In tale contesto è prevista la possibilità che le reti e gli impianti appartenenti agli enti locali o alle società patrimoniali pubbliche siano alienati, in occasione delle gare, al valore industriale residuo determinato secondo le Linee guida del 7 aprile 2014 e la disciplina dettata dall’Autorità.
Lo scostamento tra VIR e RAB
Un passaggio centrale della disciplina riguarda il rapporto tra il valore di rimborso e il valore riconosciuto ai fini regolatori.
L’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce infatti che, qualora il VIR risulti superiore di oltre il 10% rispetto al valore delle immobilizzazioni nette di località calcolato secondo la regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l’ente locale concedente debba trasmettere all’Autorità le valutazioni di dettaglio relative al valore di rimborso.
La verifica deve intervenire prima della pubblicazione del bando di gara e la stazione appaltante è tenuta a considerare le eventuali osservazioni formulate dall’Autorità ai fini della determinazione del valore da inserire nel bando.
La deliberazione n. 296/2024/R/gas ha successivamente riformato il Testo Integrato Gare Gas, introducendo una revisione delle modalità di verifica degli scostamenti VIR-RAB e prevedendo, per i procedimenti in corso, sia un regime ordinario accelerato sia un regime semplificato individuale.
In tale sistema assume rilievo anche l’“analisi per indici”, attraverso la quale l’Autorità procede a una prima valutazione dei valori trasmessi nell’ambito del procedimento.
Il caso dell’ATEM Bologna
Nel caso esaminato, il Comune di Bologna, in qualità di stazione appaltante dell’ATEM unificato Bologna 1 e Bologna 2, ha trasmesso ad ARERA la documentazione relativa alle porzioni di rete appartenenti a numerosi Comuni che avevano manifestato la volontà di alienare le rispettive infrastrutture in sede di gara.
Per tali reti lo scostamento tra VIR e RAB risultava superiore alla soglia del 10%.
La documentazione relativa alla maggior parte dei Comuni è stata esaminata secondo il regime semplificato individuale, mentre per Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto e San Lazzaro di Savena è stato applicato il regime ordinario accelerato.
Proprio con riferimento a questi ultimi tre Comuni, l’analisi per indici ha avuto esito negativo.
Tale risultato non ha tuttavia determinato automaticamente una valutazione negativa del valore di rimborso. In applicazione della disciplina contenuta nel Testo Integrato Gare Gas, l’Autorità ha infatti proceduto alla successiva verifica della documentazione fornita dalla stazione appaltante in merito alla valorizzazione del VIR.
All’esito dell’esame, ARERA ha ritenuto che la documentazione relativa a Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto e San Lazzaro di Savena non presentasse criticità sotto il profilo della valorizzazione del valore di rimborso, tenuto conto dell’attestazione di esclusiva applicazione delle Linee guida del 7 aprile 2014.
Per gli altri Comuni sottoposti al regime semplificato individuale, invece, la verifica di formale completezza della documentazione si è conclusa con esito positivo.
L’idoneità del VIR ai fini tariffari
La verifica effettuata dall’Autorità produce effetti anche sul piano dei successivi riconoscimenti tariffari.
L’articolo 33, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione n. 296/2024/R/gas prevede infatti che i valori di rimborso valutati positivamente siano considerati idonei ai fini tariffari, nei limiti previsti dalla regolazione applicabile alle gestioni d’ambito.
Nel caso dell’ATEM Bologna, ARERA ha quindi ritenuto idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari i valori di VIR relativi a tutte le porzioni di rete oggetto del procedimento, comprese quelle per le quali l’analisi per indici aveva inizialmente fornito esito negativo.
La deliberazione è stata quindi trasmessa alla stazione appaltante dell’ATEM unificato Bologna 1 e Bologna 2.
Prime considerazioni
La deliberazione n. 327/2026/R/gas offre un’applicazione concreta del sistema di controllo dei valori di rimborso previsto nell’ambito delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
Particolarmente significativo appare il rapporto tra l’analisi per indici e la successiva verifica della documentazione. L’esito negativo della prima non comporta, infatti, di per sé l’inidoneità del VIR, ma determina l’approfondimento della valorizzazione effettuata dalla stazione appaltante secondo le modalità previste dalla regolazione.
Il procedimento evidenzia inoltre il collegamento tra la determinazione del valore delle reti appartenenti agli enti locali, lo svolgimento delle procedure di gara e il successivo riconoscimento tariffario.
In questa prospettiva, il controllo sullo scostamento VIR-RAB costituisce uno dei passaggi attraverso i quali la regolazione mira a coordinare la valorizzazione patrimoniale delle infrastrutture esistenti con le esigenze proprie del sistema tariffario e con lo svolgimento delle gare d’ambito.
21.09.2026