“La nozione di insolvenza che si ricava dalle “Istruzioni” emanate dalla Banca d’Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come “grave difficoltà economica”, senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di “definitiva irrecuperabilità.”
Tribunale di Pisa ordinanza n. 14212/2026 del 08/09/2026
Questo il principio espresso dal Tribunale di Pisa con l’ordinanza n. 14212/2026 del 08/09/2026 che ha accolto il reclamo promosso da un istituto di credito avverso un provvedimento di accoglimento ex art. 700 c.p.c. che aveva disposto la cancellazione del nominativo di una Società dalla Centrale Rischi.
Nello specifico la Banca ha promosso il reclamo ex art. 669-terdecies deducendo che la segnalazione a sofferenza della ricorrente era stata effettuata soltanto dopo il perdurare dell’inadempimento e all’esito della valutazione della posizione debitoria della cliente e che, quindi, al contrario di quanto erroneamente sostenuto dal giudice monocratico, sussistevano i presupposti per la legittima segnalazione, non emergendo alcun profilo di violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
Il reclamo è stato accolto avendo, correttamente, il Tribunale di Pisa accertato che “l’iscrizione nel registro dei crediti “a sofferenza” nelle banche dati creditizie richiede un’analisi da parte del soggetto intermediario il quale, prima di disporla, dovrà esaminare la complessiva situazione finanziaria del cliente. È altresì noto la nozione di insolvenza che si ricava dalle “Istruzioni” emanate dalla Banca d’Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come “grave difficoltà economica”, senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di “definitiva irrecuperabilità” (Cass, n. 26361/2014; n. 31921/2019). Orbene, alla luce di una delibazione sommaria, propria della sede, non appare rimproverabile alla banca la carenza della richiesta analisi della situazione patrimoniale della cliente”.
21.09.2026