Comuni, province, città metropolitane e regioni entrano a pieno titolo nella regolazione della crisi d’impresa. L’estensione della transazione fiscale ai tributi locali li trasforma da spettatori in creditori votanti, con il potere di incidere sull’esito di concordati, accordi di ristrutturazione e piani omologati. Il rovescio della medaglia è un carico di responsabilità decisionali, contabili ed erariali che la gran parte delle amministrazioni non è oggi attrezzata a reggere.
Il decreto 147/2026 definisce il perimetro oggettivo dell’istituto, ma sul nodo del chi decide si limita a una formula di rinvio: l’accordo è sottoscritto e il voto è espresso dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali. Tradotto, ogni ente deve stabilire in proprio a chi spetta il potere di firma. Finché quell’atto manca, la competenza resta contendibile tra organo politico e struttura gestionale, con il rischio concreto di applicazioni disomogenee da un comune all’altro e di deliberazioni assunte da chi non ne aveva titolo.
La strada obbligata passa dal coordinamento con lo statuto, con il regolamento di organizzazione e, per gli enti locali, con il riparto di attribuzioni dirigenziali disegnato dall’art. 107 del Tuel. La soluzione più difendibile è la centralizzazione in capo al dirigente delle entrate, eventualmente affiancato dal responsabile finanziario per i profili di bilancio, con formalizzazione in delibera, regolamento o determinazione sindacale a seconda dell’ente. L’indirizzo politico, se serve, si esprima con atti generali: mai sul singolo debitore.
Resta il terreno più scivoloso, quello dell’indisponibilità del credito tributario. Acconsentire a falcidie, dilazioni atipiche e rinunce parziali significa esporsi al giudizio della Corte dei conti, e la difesa non può essere improvvisata caso per caso. Il presidio è preventivo e si chiama regolamento interno: individuazione delle fattispecie meritevoli di valutazione favorevole, a partire dalle proposte attestate come più convenienti della liquidazione giudiziale; criteri oggettivi di raffronto tra il valore attuale dei flussi promessi dal piano e la stima realistica dell’incasso in sede coattiva, al netto di tempi, costi di recupero e grado di privilegio; soglie di importo oltre le quali l’istruttoria si irrobustisce e diventano obbligatori i pareri di ragioneria e avvocatura. Regole scritte comprimono la discrezionalità pura del funzionario e collocano la scelta dentro un perimetro sostenibile.
Il secondo pilastro è procedurale. Occorre un iter standardizzato che vada dalla protocollazione della proposta all’assegnazione all’ufficio tributi, dalla ricostruzione analitica di imposte, sanzioni, interessi e relativi gradi di privilegio alla verifica contabile con la ragioneria, che dovrà misurare l’impatto sugli equilibri e aggiornare il fondo crediti di dubbia esigibilità. Chiude una determinazione motivata del dirigente competente, che espliciti i criteri di convenienza adottati, la cornice normativa e il rischio di incapienza. Va poi tenuto un calendario interno delle scadenze: i termini per la valutazione delle proposte, quelli per l’espressione del voto, le date processuali dell’omologa. Il silenzio incolpevole per ritardo organizzativo non è una posizione neutra, è una rinuncia a incidere.
C’è infine il capitolo del cram down. Il tribunale può omologare anche contro il voto contrario dell’ente, ma la prospettiva di essere superati dal giudice non esonera dall’istruire la pratica e dal motivare il dissenso. Anzi: quando un professionista indipendente attesta la maggiore convenienza della proposta rispetto allo scenario liquidatorio, il diniego immotivato produce un danno doppio, perché rende più probabile l’omologa forzosa e apre al contempo il fronte del mancato recupero ottimale del credito davanti al giudice contabile. Adesioni con stralci anche rilevanti sono difendibili se l’istruttoria è tracciata, documentata e coerente nel tempo; è il dissenso capriccioso a costare caro.