L’ordinanza n. 13243/2026 della Cassazione tributaria chiarisce il rapporto tra rateazioni fiscali pendenti e concordato preventivo con riserva, affermando un principio di rilevante impatto operativo: il mancato pagamento delle rate anteriori, quando deriva dai vincoli propri della procedura concordataria, non integra un inadempimento colpevole e non legittima il recupero automatico delle sanzioni da decadenza.
La vicenda trae origine da una cartella notificata a una società già ammessa al concordato preventivo, relativa a Iva 2013 e accessori. La pretesa erariale derivava dalla decadenza da una rateazione concessa a seguito di comunicazione di irregolarità. L’agenzia delle Entrate aveva quindi recuperato la sanzione ordinaria del 30%, in luogo di quella ridotta al 10% applicabile in caso di pagamento rateale. La società aveva impugnato la cartella sostenendo che l’interruzione dei versamenti non dipendesse da una libera scelta, ma dal divieto di pagare debiti anteriori dopo il deposito del ricorso per concordato.
I giudici di merito avevano ritenuto legittima la cartella, ma non dovute le sanzioni collegate alla decadenza dalla rateazione. La Cassazione conferma l’esito, pur correggendo la motivazione, e distingue due profili.
Il primo concerne l’articolo 168 della legge fallimentare. Il divieto di azioni esecutive e cautelari non impedisce all’Amministrazione finanziaria di iscrivere a ruolo il credito e notificare la cartella: si tratta di atti accertativi e ricognitivi, funzionali alla partecipazione del Fisco alla procedura, non di iniziative di aggressione individuale del patrimonio. Il profilo decisivo riguarda le sanzioni. Dal deposito del ricorso per concordato, anche “con riserva”, opera lo spossessamento attenuato di cui all’articolo 167 della legge fallimentare: i pagamenti di debiti anteriori, inclusi quelli tributari rateizzati, sono atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e richiedono autorizzazione giudiziale. La prosecuzione spontanea della rateazione non è quindi liberamente consentita, potendo alterare la par condicio creditorum e risultare inefficace verso la massa. Per questo l’omesso pagamento delle rate non è una violazione imputabile al contribuente, ma l’effetto dell’osservanza di un vincolo concorsuale; la decadenza dalla rateazione non può tradursi automaticamente nel recupero della sanzione piena.
È questo il punto centrale dell’ordinanza. Il principio di diritto affermato dalla Cassazione è netto: nel concordato preventivo introdotto con ricorso ex articolo 161, comma 6, legge fallimentare, l’articolo 168 non preclude l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella; tuttavia, dal deposito del ricorso opera lo spossessamento attenuato di cui all’articolo 167, sicché il pagamento di debiti anteriori, anche tributari e rateizzati, costituisce atto di straordinaria amministrazione consentito solo previa autorizzazione. L’omesso pagamento dovuto al rispetto di tale vincolo non è inadempimento colpevole e non giustifica sanzioni da decadenza.
La decisione evita una evidente contraddizione sistematica. Non sarebbe coerente imporre al debitore di non pagare i creditori anteriori, a tutela della massa, e poi sanzionarlo proprio per essersi astenuto dal pagamento. La sanzione tributaria presuppone una condotta antigiuridica e rimproverabile; qui, invece, l’omissione è la conseguenza necessaria dell’accesso alla procedura.
La pronuncia impedisce inoltre che la rateazione fiscale diventi uno strumento di pressione incompatibile con la logica concorsuale. Se il mancato pagamento delle rate producesse sempre il recupero della sanzione piena, il debitore sarebbe indotto a privilegiare il credito erariale per evitare l’aggravio sanzionatorio, con possibile pregiudizio della par condicio. Il principio conserva rilievo anche nel Codice della crisi, che ha recepito la medesima logica di controllo sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. La rateazione anteriore non viene meno e il Fisco conserva il potere di cristallizzare la propria pretesa; ma la decadenza non può generare automatismi sanzionatori quando il mancato pagamento discende dall’osservanza delle regole concorsuali. In assenza di autorizzazione, l’astensione dal pagamento non è una colpa: è la condotta giuridicamente dovuta.