03.09.2026

La garanzia tributaria non copre la bancarotta

  • Il Sole 24 Ore

Per la sentenza 31399/2026 nella scissione realizzata da una società i cui debiti siano prevalentemente o esclusivamente tributari, il giudizio di concreta pericolosità deve tenere conto della disciplina tributaria (articolo 173, comma 13 del Tuir e articolo 15, comma 2 del Dlgs 472/1997). Per i debiti fiscali relativi ai periodi d’imposta anteriori alla scissione, la responsabilità delle società partecipanti presenta caratteristiche più intense rispetto al regime previsto per le comuni obbligazioni civili: essa si estende solidalmente e illimitatamente alle società partecipanti all’operazione, indipendentemente dalla quota di patrimonio attribuita.

Ne consegue che se il patrimonio viene trasferito dalla scissa alla beneficiaria quest’ultima continua a rispondere illimitatamente del debito tributario, e quindi il semplice trasferimento del bene non dimostra necessariamente che le possibilità di soddisfazione dell’Erario siano state concretamente compromesse.

La tutela rafforzata prevista dalla normativa tributaria non determina, ovviamente, l’automatica irrilevanza penale della scissione. Il giudice deve comunque verificare le modalità di realizzazione dell’operazione e i riflessi sulla possibilità di riscossione del credito tributario. La garanzia tributaria opera quindi come elemento del giudizio di pericolosità, non come causa generale di esclusione della bancarotta.

La valutazione penalistica non può arrestarsi alla sola diminuzione patrimoniale subita dalla società scissa. Diventa necessario verificare la consistenza patrimoniale della beneficiaria, la sua solvibilità, la presenza di altri creditori concorrenti e, più in generale, l’effettiva possibilità per il creditore di trovare soddisfazione sul patrimonio risultante dall’operazione. Tale accertamento, secondo la sentenza 31399/2026 non interessa soltanto dove siano stati trasferiti i beni, ma quale sia stata, per effetto della complessiva operazione, la reale evoluzione della garanzia offerta ai creditori.

Il giudizio penalistico non può fondarsi sulla mera constatazione che un determinato asset sia passato dalla società successivamente fallita ad altra società, magari appartenente alla stessa compagine proprietaria. Occorre ricostruire il risultato economico e patrimoniale complessivo dell’operazione.Una scissione può essere penalmente rilevante quando costituisca lo strumento attraverso cui beni effettivamente destinati alla garanzia dei creditori vengano sottratti alla possibilità di soddisfazione, lasciando la società scissa priva di patrimonio adeguato.

Diversamente il trasferimento patrimoniale non può essere qualificato come distrattivo in via automatica quando, considerate le caratteristiche dell’operazione, le responsabilità delle partecipanti, la consistenza patrimoniale della beneficiaria e la prosecuzione dell’attività della scissa, non risulti dimostrata una concreta compromissione delle ragioni creditorie.