03.09.2026

Crisi d’impresa con regime certo

  • Italia Oggi

Crisi d’impresa, blindato il regime transitorio: se il ricorso per fallimento è precedente al 15 luglio 2022 resta infatti applicata la vecchia legge. Così la sentenza della Corte di Cassazione civile n. 22772 del 6 luglio 2026, la quale offre un chiarimento di portata sistemica sul regime transitorio tra la Legge Fallimentare e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), con implicazioni operative per professionisti, imprese e uffici giudiziari.

Al centro della pronuncia vi è l’interpretazione dell’art. 390, comma 1, CCII, nella parte in cui prevede che i “ricorsi per dichiarazione di fallimento” depositati prima dell’entrata in vigore del Codice “sono definiti” secondo la disciplina del R.D. 267/1942. Il caso trattato riguardava una fattispecie tipica della fase di passaggio: un ricorso per dichiarazione di fallimento depositato anteriormente al 15 luglio 2022, seguito – dopo tale data – da una domanda di concordato preventivo proposta dal debitore.

La questione di fondo era se questa domanda “tardiva” di concordato dovesse essere disciplinata dal nuovo Codice della crisi, ovvero se dovesse restare ancorata alla Legge Fallimentare in virtù del ricorso preesistente.

La Corte ha optato per una lettura ampia e sistematica del termine “sono definiti”, affermando che non si riferisce al solo atto introduttivo, bensì all’intero procedimento che da tale ricorso origina. In altri termini, il ricorso per fallimento depositato prima del 15 luglio 2022 esercita un vero e proprio “effetto attrattivo” sull’intera vicenda concorsuale: tutte le iniziative successive del debitore, comprese le domande di concordato preventivo presentate dopo l’entrata in vigore del CCII, restano governate in modo unitario dalla Legge Fallimentare.

Ne deriva un principio chiaro: non è possibile “trasmigrare” nel nuovo Codice della crisi attraverso il deposito, dopo il 15 luglio 2022, di una domanda di concordato che si innesti su un procedimento prefallimentare già pendente in base alla disciplina previgente. L’intero contenzioso concorsuale resta disciplinato dal R.D. 267/1942 fino alla sua definitiva conclusione.

La Cassazione, nel richiamare il consolidato orientamento formatosi in vigenza della Legge Fallimentare, ribadisce inoltre che la pendenza della domanda di concordato non determina l’improcedibilità del procedimento prefallimentare, ma impedisce solo temporaneamente la dichiarazione di fallimento finché il percorso concordatario non sia definito (inammissibilità, revoca, mancata omologazione, ecc.). Tale meccanismo, applicato nel quadro del regime transitorio, opera integralmente secondo le norme della legge abrogata, non secondo quelle del CCII.

Sul piano pratico, la sentenza n. 22772/2026 impone agli operatori una verifica preliminare decisiva: la data di deposito del ricorso per fallimento. Se tale ricorso è anteriore al 15 luglio 2022, l’intera procedura – comprese eventuali domande di concordato successivamente proposte – dovrà essere impostata, trattata e decisa esclusivamente alla luce della Legge Fallimentare, senza applicazioni miste o frazionate del nuovo Codice.

Per i professionisti (commercialisti, legali, advisor della crisi) ciò significa, nella gestione dei fascicoli “a cavallo” tra i due regimi, dover costruire strategie difensive, atti e piani secondo la normativa previgente, anche quando talune soluzioni del CCII apparirebbero, in astratto, più funzionali o favorevoli. Per i tribunali, significa organizzare il ruolo tenendo distinti – in modo netto – i procedimenti originati da ricorsi anteriori al 15 luglio 2022, evitando commistioni di discipline che genererebbero incertezza e contenzioso.

La pronuncia, in definitiva, contribuisce a “blindare” il perimetro applicativo del Codice della crisi, garantendo certezza del diritto in una fase ancora segnata da sovrapposizioni temporali tra vecchio e nuovo sistema.