Sulla responsabilità e le funzioni dei segretari comunali è scontro tra le sezioni di appello e di primo grado della Corte dei conti, mentre il “dolo eventuale” approda come leva per superare le limitazioni all’imputabilità scaturenti dalla legge 1/2026.
La sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria n. 57/2026 è in chiara antitesi con le conclusioni recenti della Sezione I Centrale di appello n. 176/2026.
Quest’ultima, ribaltando il giudizio di primo grado, ha mandato assolto il segretario comunale dalla ipotesi di accusa di danno erariale consistente nel non aver svolto le necessarie funzioni di controllo e anche sostitutive volte a scongiurare il mancato introito di sanzioni amministrative. La sentenza della Sezione Liguria, al contrario, occupandosi di una vicenda simile, addebita al segretario comunale (oltre che al responsabile finanziario) il danno erariale scaturente dalla mancata riscossione dei tributi comunali.
Il punto sul quale le pronunce di primo grado divergono da quelle di appello concerne la corretta qualificazione delle funzioni del segretario comunale. La domanda a cui rispondere è se tale soggetto abbia o meno la competenza a svolgere direttamente, o in via sostitutiva, funzioni di amministrazione attiva e gestionali o, comunque, di incidere direttamente e in modo pervasivo sui dirigenti o responsabili, mediante attività di controllo puntuali.
Per la Sezione Liguria il segretario è responsabile della mancata riscossione dei tributi, in quanto non è “intervenuto in alcun modo sulla situazione creatasi nel tempo nonostante i poteri conferitegli dalla normativa statutaria e regolamentare che gli avrebbero consentito di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici, coordinandone l’attività (art. 35 dello Statuto comunale) e controllando che gli avvisi di accertamento esecutivi fossero notificati tempestivamente e non nell’annualità in scadenza”.
Si propone proprio una visione funzionale secondo la quale il segretario dovrebbe minutamente verificare ogni specifica attività operativa. Nel caso dei tributi, per esempio, dunque, controllare le cartelle di pagamento, le loro scadenze, l’emissione dei ruoli, gli atti di accertamento e di riscossione, in modo dettagliato, anche per supplire all’inerzia dell’ufficio.
Ma, pochi giorni prima la Sezione I centrale di appello aveva sancito l’opposto, evidenziando che la corretta individuazione delle funzioni del segretario comunale indice a concludere l’assenza di sue specifiche competenze operative: infatti, non comportano un generale potere di sovraordinazione nei confronti dei dirigenti o responsabili di servizio. Sicché il segretario non va considerato investito di “una responsabilità diretta in ordine allo svolgimento dei singoli procedimenti amministrativi affidati alla competenza gestionale degli uffici”: da qui l’impossibilità di invocare una sua responsabilità amministrativa per violazione di generici doveri di “vigilanza sull’intera attività dell’apparato amministrativo”.
La chiave interpretativa seguita dalla Sezione I centrale di appello appare la più corretta: spiega che il segretario, svolge essenzialmente funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa allo scopo di apprestare “garanzia della legalità dell’azione amministrativa”, restando estraneo alla gestione concreta.
Sarà da capire se, in caso di appello della sentenza della Sezione Liguria, in secondo grado prevarrà nuovamente la configurazione, che appare la più corretta, del segretario quale garante dell’attuazione dei programmi amministrativo politici mediante pianificazione e garanzia della legalità e non come diretto gestore, a meno che, in via suppletiva, non sia destinatario di incarichi gestionali.
La pronuncia della Sezione Liguria presenta un altro aspetto di rilievo: la legge 1/2026 ha ristretto i casi di responsabilità per colpa grave. I giudici contabili liguri, dunque, ricorrono alla figura del “dolo eventuale”, cioè l’accettazione consapevole del rischio connesso a decisioni non rispettose degli schemi legali, per legittimare l’azione di responsabilità. Ed il dolo eventuale, nel caso di specie, discenderebbe dallo svolgimento di molti incarichi a scavalco: il che riduce il tempo a disposizione del segretario in ciascun comune, per svolgere compiutamente il proprio compito.
È, tuttavia, da ricordare che se il fenomeno dell’eccessiva concentrazione degli incarichi a scavalco in un solo segretario è certo segno di disorganizzazione amministrativa, questo dipende in particolare da scelte di decenni addietro, quando si è deciso di ridurre all’osso i concorsi per l’accesso alla funzione: pertanto, pur essendo detta funzione obbligatoria per tutti i quasi 8.000 comuni, il numero dei segretari è inferiore a 3.000. Sicchè gli scavalchi sono una via necessitata e non un volontario accollo di un rischio.