Uno dei principi cardine del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) è la trasparenza, quale strumento attraverso il quale il legislatore europeo intende promuovere un utilizzo dell’intelligenza artificiale rispettoso dei diritti fondamentali e idoneo a rafforzare la fiducia degli utenti, ed è proprio in questa prospettiva si colloca l’articolo 50, che disciplina gli obblighi di trasparenza gravanti sui fornitori (provider) e sui deployer di determinati sistemi di IA.
La disposizione non introduce un obbligo generalizzato di informazione per qualsiasi sistema di intelligenza artificiale, ma individua specifiche fattispecie nelle quali il rischio di inganno, manipolazione o inconsapevole esposizione dell’utente rende necessario assicurare un adeguato livello di trasparenza.
Il legislatore europeo, infatti, distingue gli obblighi in funzione del ruolo ricoperto dagli operatori nella filiera dell’intelligenza artificiale e della tipologia di sistema utilizzato, delineando un regime differenziato che tiene conto delle concrete modalità di impiego della tecnologia.
L’articolo 50 assume pertanto una funzione essenziale nell’architettura dell’AI Act, poiché mira a garantire che le persone siano poste nelle condizioni di comprendere quando stanno interagendo con un sistema di intelligenza artificiale ovvero quando il contenuto con cui vengono a contatto è stato generato o manipolato artificialmente; obiettivo che emerge con particolare evidenza anche dalle Linee guida della Commissione europea che qualificano gli obblighi di trasparenza quale strumento volto a ridurre il rischio di inganno e di manipolazione degli utenti, pur ribadendo la natura meramente interpretativa delle stesse.
La ripartizione degli obblighi tra provider e deployer
Uno degli elementi di maggiore interesse dell’articolo 50 è rappresentato dalla diversa distribuzione delle responsabilità tra provider e deployer.
Il legislatore europeo non concentra gli obblighi su un unico soggetto, ma li ripartisce lungo l’intera catena del valore dell’intelligenza artificiale: ai provider sono attribuiti principalmente obblighi che riguardano la progettazione e lo sviluppo del sistema mentre ai deployer competono gli adempimenti connessi all’effettivo utilizzo della tecnologia nei confronti degli utenti o delle persone fisiche interessate.
Questa impostazione appare coerente con la logica complessiva dell’AI Act, che calibra gli obblighi tenendo conto della posizione concretamente occupata dall’operatore e della possibilità di incidere sulle caratteristiche tecniche del sistema oppure sulle modalità del suo impiego.
Dal punto di vista operativo, la distinzione assume particolare rilievo per gli operatori economici, chiamati preliminarmente a individuare il ruolo concretamente ricoperto ai sensi del Regolamento, dal quale discende il diverso regime degli obblighi applicabili.
L’obbligo di informare l’utente dell’interazione con un sistema di IA
Il primo obbligo previsto dall’articolo 50 riguarda i sistemi di IA destinati a interagire direttamente con persone fisiche.
In tali ipotesi, infatti, il provider deve progettare e sviluppare il sistema affinché l’utente sia informato del fatto che sta interagendo con un’intelligenza artificiale. La norma, tuttavia, non configura un obbligo assoluto, poiché lo esclude quando tale circostanza risulti già evidente per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, valutando il contesto concreto dell’interazione.
La disposizione dimostra come il legislatore europeo privilegi un approccio sostanziale rispetto a uno meramente formale. L’obiettivo non è imporre avvisi standardizzati in ogni situazione, bensì garantire che il destinatario sia effettivamente consapevole della natura artificiale dell’interlocutore.
Sono inoltre previste specifiche deroghe per i sistemi autorizzati dalla legge nell’ambito delle attività di accertamento, prevenzione, indagine o perseguimento dei reati, ferma restando la tutela dei diritti e delle libertà dei terzi.
La marcatura dei contenuti generati o manipolati dall’intelligenza artificiale
La seconda parte di obblighi riguarda i provider dei sistemi capaci di generare contenuti sintetici, siano essi testuali, audio, immagini o video.
L’articolo 50 impone che gli output prodotti dal sistema siano marcati mediante un formato leggibile meccanicamente e rilevabile come contenuto generato o manipolato artificialmente e che le soluzioni tecniche adottate siano efficaci, affidabili, interoperabili e proporzionate rispetto allo stato dell’arte e alle caratteristiche del contenuto trattato.
La previsione evidenzia come il legislatore non si limiti ad affermare un principio generale di trasparenza, ma individui precisi requisiti tecnici che devono caratterizzare le modalità di marcatura dei contenuti.
La norma contempla, tuttavia, alcune eccezioni, tra cui i casi in cui il sistema svolga esclusivamente attività di editing standard o non modifichi in maniera sostanziale il contenuto o la relativa semantica rispetto ai dati forniti dal deployer; analogamente, restano escluse le ipotesi di utilizzo autorizzato dalla legge per finalità di contrasto ai reati.
A titolo esemplificativo, le Linee guida fanno rientrare tra le ordinarie operazioni di correzione ortografica o grammaticale tra le attività che non determinano l’applicazione di tali obblighi, confermando la volontà di circoscrivere l’ambito della disposizione ai casi in cui l’intervento dell’intelligenza artificiale incida realmente sul contenuto.
Gli obblighi gravanti sui deployer
Accanto agli obblighi posti a carico dei provider, l’articolo 50 disciplina quelli gravanti sui deployer.
Una prima ipotesi riguarda l’impiego di sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica: in tali casi il deployer deve informare le persone fisiche esposte al funzionamento del sistema e trattare gli eventuali dati personali nel rispetto della normativa europea applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Anche per questa fattispecie il Regolamento contempla deroghe limitate ai sistemi utilizzati, nei casi consentiti dalla legge, per finalità di prevenzione o repressione dei reati.
Particolare attenzione è dedicata anche ai cosiddetti deepfake, ossia quando un sistema di IA genera o manipola immagini, audio o video riconducibili ad altri volti o voci esistenti: in questi casi il deployer è tenuto a rendere noto che il contenuto è stato generato o alterato artificialmente.
La disposizione, tuttavia, ricerca un equilibrio tra esigenze di trasparenza e libertà artistica, prevedendo che, nel caso di opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o fittizie, l’obbligo possa essere assolto attraverso una adeguata comunicazione che non comprometta la fruizione dell’opera.
Ulteriore previsione concerne il testo generato o manipolato dall’intelligenza artificiale e pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico: in tale ipotesi il deployer deve rendere nota l’origine artificiale del contenuto, salvo che esso sia stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assuma la responsabilità editoriale della pubblicazione.
Quest’ultima previsione riveste particolare interesse per gli operatori dell’informazione e per gli editori, poiché individua nella supervisione umana e nella responsabilità editoriale elementi idonei a incidere sull’applicazione dell’obbligo di trasparenza.
Modalità di adempimento e ruolo delle Linee guida
L’articolo 50 non si limita a individuare il contenuto degli obblighi, ma disciplina anche le modalità con cui essi devono essere adempiuti.
Le informazioni destinate agli utenti devono essere fornite in maniera chiara, distinguibile e accessibile, non oltre il momento della prima interazione o della prima esposizione al sistema di IA. Inoltre, la disposizione precisa che tali obblighi si affiancano agli ulteriori requisiti previsti dall’AI Act e dalla normativa europea o nazionale eventualmente applicabile.
Il settimo paragrafo dell’articolo, inoltre, attribuisce all’AI Office un ruolo di impulso nell’elaborazione di codici di buone pratiche volti a favorire una corretta attuazione degli obblighi di rilevazione ed etichettatura dei contenuti generati artificialmente, prevedendo anche la possibilità che la Commissione approvi tali codici ovvero adotti norme comuni qualora essi risultino inadeguati.
In questa prospettiva si inseriscono le Linee guida, le quali chiariscono l’ambito applicativo della disposizione, forniscono indicazioni interpretative sulle principali definizioni e illustrano alcune delle eccezioni previste dall’articolo 50.
Le Linee guida, tuttavia, non modificano il contenuto del Regolamento né introducono nuovi obblighi, ma costituiscono uno strumento di supporto per gli operatori nell’interpretazione della disciplina vigente.
L’articolo 50 rappresenta una delle disposizioni dell’AI Act maggiormente orientate alla concreta tutela dell’utente finale mirando – attraverso un articolato sistema di obblighi informativi e di marcatura dei contenuti – a garantire che l’interazione con l’intelligenza artificiale avvenga in un contesto caratterizzato da adeguata trasparenza e consapevolezza
La scelta di distribuire gli obblighi tra provider e deployer riflette la diversa posizione che tali soggetti occupano nella filiera dell’intelligenza artificiale e conferma l’approccio dell’AI Act, volto a calibrare le responsabilità in funzione del ruolo effettivamente svolto.
Al tempo stesso, la previsione di eccezioni puntuali dimostra come il principio di trasparenza non assuma carattere assoluto, ma sia oggetto di un bilanciamento con ulteriori interessi meritevoli di tutela, quali le esigenze di contrasto ai reati, la libertà artistica e il ruolo della responsabilità editoriale.
Per gli operatori del settore, la principale sfida non sarà soltanto quella di conoscere il contenuto degli obblighi previsti dall’articolo 50, ma anche di predisporre procedure organizzative e soluzioni tecniche idonee a garantirne un’effettiva applicazione, nella consapevolezza che la trasparenza costituisce uno degli strumenti attraverso i quali il legislatore europeo intende rafforzare la fiducia nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
11.09.2026