L’intelligenza artificiale è ormai entrata nell’attività quotidiana degli avvocati: ricerca giurisprudenziale, sintesi di documenti, traduzioni e predisposizione di bozze vengono sempre più spesso affidate, almeno in una prima fase, a strumenti generativi. Il 2 agosto 2026 segna un nuovo passaggio nell’applicazione dell’AI Act, ma non introduce un divieto generalizzato né impone a ogni studio una complessa struttura di compliance. La regola di fondo è più concreta: conoscere gli strumenti utilizzati, formare chi li adopera, proteggere i dati dei clienti e mantenere il controllo umano sul risultato.
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024; Digital Omnibus on AI, testo PE-CONS 30/26, approvato dal Parlamento europeo il 16 giugno 2026 e dal Consiglio il 29 giugno 2026, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il 2 agosto non è una scadenza unica
Il calendario dell’AI Act procede per tappe. I divieti relativi alle pratiche considerate inaccettabili e le disposizioni sull’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale sono applicabili dal 2 febbraio 2025. Le norme sulla governance europea, sui modelli di intelligenza artificiale per finalità generali e il capitolo dedicato alle sanzioni sono invece operativi dal 2 agosto 2025. Non è quindi del tutto corretto affermare che il regime sanzionatorio nasca soltanto il 2 agosto 2026.
Da tale data diventano, però, applicabili gran parte delle ulteriori disposizioni del regolamento, comprese quelle sulla trasparenza di determinati sistemi e contenuti generati artificialmente. Il Digital Omnibus ha, invece, rinviato gli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio: al 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi indicati nell’Allegato III e al 2 agosto 2028 per quelli incorporati nei prodotti soggetti alla normativa europea di armonizzazione. La proroga al 2 dicembre 2026 sulla marcatura dei contenuti riguarda esclusivamente i fornitori di sistemi generativi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 e non rappresenta un rinvio generale degli obblighi di trasparenza.
Lo studio legale è un “deployer”
Lo studio che utilizza un sistema sviluppato da terzi assume normalmente il ruolo di deployer, ossia di soggetto che impiega l’intelligenza artificiale sotto la propria autorità per finalità professionali. Non è necessario sviluppare un software proprietario: anche l’impiego organizzato di un assistente generativo per predisporre una bozza, tradurre un documento o sintetizzare un fascicolo rientra nella definizione europea.
Da questa qualificazione deriva soprattutto l’esigenza di promuovere un adeguato livello di conoscenza degli strumenti utilizzati. Il testo del Digital Omnibus chiarisce che fornitori e utilizzatori devono adottare misure dirette a sostenere lo sviluppo dell’AI literacy, senza essere tenuti a garantire uno specifico livello di preparazione di ogni singolo professionista. La formazione dovrà quindi essere proporzionata: chi utilizza un sistema generativo dovrà conoscerne almeno i rischi di errore, le cosiddette “allucinazioni”, i limiti delle fonti e le implicazioni relative alla riservatezza.
L’impiego dell’AI per ricerca, sintesi o redazione di bozze non rende, per ciò solo, il sistema “ad alto rischio”. L’Allegato III riguarda, nel settore della giustizia, gli strumenti destinati a essere utilizzati da un’autorità giudiziaria, o per suo conto, per interpretare fatti e norme o applicare il diritto a un caso concreto. La classificazione dipende dunque dalla finalità prevista e dal contesto di utilizzo, non dalla semplice circostanza che l’attività professionale possa incidere sui diritti del cliente.
Dalla mappatura al controllo dell’output
Il primo passo operativo consiste nel censire gli strumenti effettivamente utilizzati nello studio. Per ciascuno dovrebbero essere individuati il fornitore, la finalità, gli utenti autorizzati, i dati inseribili e il grado di incidenza dell’output sull’attività professionale. La mappatura consente anche di far emergere l’uso informale di piattaforme gratuite o account personali, spesso sconosciuto ai responsabili della struttura.
A questa ricognizione dovrebbe seguire una policy interna essenziale: quali strumenti sono ammessi, quali informazioni non possono essere caricate, quando è necessaria l’anonimizzazione e chi deve verificare il risultato. L’AI Act non impone a ogni studio di nominare un “AI officer” né prescrive una specifica struttura organizzativa. Una policy e un registro delle attività formative rappresentano, tuttavia, strumenti utili per dimostrare che l’uso della tecnologia non è lasciato all’iniziativa incontrollata dei singoli.
Il controllo umano resta centrale. Un testo generato dall’intelligenza artificiale non può essere utilizzato in un atto o comunicato al cliente senza verifica delle fonti, dei riferimenti normativi, dei precedenti citati e della coerenza delle conclusioni. Non si tratta soltanto di compliance europea: la responsabilità della prestazione, il dovere di competenza e la tutela del segreto professionale continuano a gravare sull’avvocato.
Governance sì, burocrazia no
Anche gli obblighi di trasparenza richiedono una lettura proporzionata. Dal 2 agosto 2026 dovranno essere dichiarati, tra l’altro, i contenuti audiovisivi qualificabili come deep fake e i testi generati o manipolati dall’AI quando siano pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale. Per questi ultimi, però, la dichiarazione non è richiesta se il contenuto è stato sottoposto a un effettivo controllo umano o editoriale e una persona fisica o giuridica ne assume la responsabilità. Un articolo giuridico elaborato con l’ausilio dell’AI ma verificato e fatto proprio dall’autore, non è quindi automaticamente soggetto all’obbligo di etichettatura.
La vera sfida per gli studi legali non consiste nell’accumulare documenti, ma nel costruire un sistema verificabile e proporzionato alle dimensioni della struttura. Pochi presìdi possono essere sufficienti: strumenti autorizzati, regole sui dati, formazione mirata e revisione obbligatoria degli output. L’intelligenza artificiale può accelerare il lavoro dell’avvocato; non può sostituirne il giudizio né assumerne la responsabilità.
11.09.2026