03.07.2026 Icon

AI e giustizia: il controllo resta umano

L’intelligenza artificiale può assistere avvocati, funzionari pubblici e amministrazioni, ma non può sostituire il controllo umano sulle fonti, sulla motivazione e sulla decisione finale. Due recenti pronunce, una della Cassazione penale e una del T.A.R. Marche, tracciano un primo confine pratico: l’AI è uno strumento, non un organo deliberante e nemmeno una scusa per evitare responsabilità. Se genera precedenti inesistenti o richiami infondati, l’errore resta imputabile a chi li utilizza e li fa propri.

Cass. pen., Sez. III, sentenza 22 giugno 2026, n. 23006, ud. 11 giugno 2026.

T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, sentenza 1° giugno 2026, n. 758, R.G. n. 437/2026.

Quando l’AI “inventa” la giurisprudenza

La pronuncia della Cassazione nasce da un ricorso proposto contro l’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Napoli aveva dichiarato inammissibile un’istanza di revoca dell’ordine di demolizione.

Nel ricorso venivano richiamati alcuni precedenti di legittimità per sostenere che l’errata indicazione delle generalità della parte non determinasse l’inesistenza dell’atto, ove il soggetto fosse comunque identificabile. La Corte ha però rilevato che quei precedenti non si occupavano della questione prospettata e che i principi loro attribuiti non risultavano effettivamente affermati.

Qui si colloca il passaggio centrale della pronuncia: la Cassazione riconduce quei richiami a un fenomeno di “allucinazione informatica”, probabilmente dovuto all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, oltre che alle spese, al pagamento di € 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

La “riserva di umanità” davanti al T.A.R.

Il T.A.R. Marche affronta il tema da una prospettiva diversa, legata non alla redazione di un atto difensivo, ma all’attività della pubblica amministrazione.

La vicenda riguardava l’esclusione di un operatore economico da una procedura negoziata per lavori pubblici. La stazione appaltante aveva ritenuto compromessa l’affidabilità dell’aggiudicataria alla luce di tre pregresse risoluzioni contrattuali. La ricorrente contestava, tra l’altro, che la relazione del R.U.P. fosse stata redatta con il supporto di sistemi di AI non dichiarati e non adeguatamente controllati, lamentando la violazione della c.d. “riserva di umanità”.

Il Collegio ha respinto la contestazione perché ha ritenuto che la decisione non sia stata presa in modo completamente automatizzato.

Il T.A.R. ha chiarito che la relazione del R.U.P. non si configurava come l’atto conclusivo del procedimento, la cui paternità resta in capo al dirigente e che l’eventuale impiego dell’intelligenza artificiale sarebbe rimasto circoscritto alla stesura di una sezione della motivazione, nello specifico quella relativa ai riferimenti giurisprudenziali.

Errore nelle fonti: non sempre stesso effetto

Il confronto tra le due decisioni è interessante perché mostra due livelli diversi di rilevanza dell’errore.

Per la Cassazione, il richiamo a precedenti inesistenti o “allucinati” incide direttamente sulla serietà tecnico-professionale dell’atto processuale. Non si tratta di una semplice debolezza argomentativa, ma di una condotta colposa, perché il difensore conserva sempre il dovere di verificare esistenza, pertinenza e contenuto delle fonti richiamate. L’uso dell’AI, dunque, non attenua la responsabilità professionale.

Il T.A.R., invece, adotta un approccio più funzionale. Anche ammettendo che alcuni riferimenti giurisprudenziali fossero errati o frutto di un utilizzo malaccorto dell’AI, ciò non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto amministrativo. Occorre verificare se la decisione sia davvero automatizzata, se la motivazione sostanziale regga e se i principi richiamati siano comunque corretti o rinvenibili in altri arresti. Nel caso esaminato, il giudizio di inaffidabilità è stato ritenuto frutto di una valutazione umana e discrezionale, non di un automatismo.

L’AI può assistere, non certificare

Le due pronunce esprimono un orientamento pratico ben definito. L’intelligenza artificiale può essere utilizzata per cercare precedenti, organizzare argomenti, sintetizzare documenti o supportare la motivazione. Tuttavia, il risultato deve essere sempre verificato da chi lo utilizza.

Per l’avvocato, questo significa controllare ogni precedente prima del deposito dell’atto. Per la pubblica amministrazione, significa conservare un effettivo controllo umano sull’istruttoria, sulla motivazione e sulla decisione finale, soprattutto quando il procedimento implica valutazioni discrezionali.

Il filo conduttore delle due pronunce è la responsabilità. L’intelligenza artificiale non è vietata, ma non può diventare uno scudo dalle responsabilità.

Quando il contenuto generato con l’IA confluisce in un ricorso, in una relazione istruttoria o in un provvedimento, esso è imputabile a chi lo sottoscrive o lo fa proprio. La tecnologia può agevolare il lavoro, ma non sostituisce il dovere di verifica.

Coerentemente, la Cassazione ha ritenuto che la produzione di precedenti inesistenti, anziché ridurre la colpa, la aggravi, perché rivela la violazione dell’obbligo di verificare le fonti prima del deposito dell’atto. Per tale ragione ha disposto il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, uno strumento decisamente potenziato dalla Riforma Cartabia, valorizzandone la funzione deterrente e sanzionatoria nei confronti delle impugnazioni proposte con colpa.

La pronuncia conferma così un principio destinato ad assumere portata generale: l’impiego dell’IA è legittimo, ma il controllo umano resta imprescindibile e la sua omissione può comportare conseguenze economiche dirette per il professionista.

Autore Rebecca Cardamone

Trainee

Milano

r.cardamone@lascalaw.com

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