24.02.2026 Icon

Assegno divorzile e prova

Con l’ordinanza n. 2917 del 9 febbraio 2026, la Corte Suprema di Cassazione torna a delineare con nettezza i confini dell’assegno divorzile, cassando la decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva riconosciuto all’ex moglie un contributo mensile di 200 euro pur in presenza di risorse economiche ritenute “adeguate”.

Il caso trae origine da un giudizio di divorzio in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di assegno; in secondo grado, invece, la Corte territoriale aveva valorizzato l’interruzione dell’attività lavorativa della donna negli anni in cui i figli erano piccoli e il successivo svolgimento di lavoro irregolare, ritenendo che tali circostanze avessero determinato un danno contributivo destinato a produrre in futuro uno squilibrio pensionistico significativo tra gli ex coniugi.

Tuttavia, la stessa sentenza d’appello riconosceva che l’ex moglie disponeva, allo stato, di adeguate risorse reddituali e patrimoniali.

Proprio questa contraddizione logica e giuridica è stata il fulcro della decisione di legittimità.

La Suprema Corte ha ribadito che l’assegno divorzile, nella sua funzione assistenziale e perequativo-compensativa, presuppone innanzitutto l’accertamento di uno squilibrio economico-patrimoniale attuale tra le parti, da verificarsi attraverso una rigorosa valutazione comparativa delle rispettive condizioni, precondizione fattuale imprescindibile per l’applicazione dei criteri di cui all’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970.

Non è dunque sufficiente evocare genericamente sacrifici professionali o affermare che il supporto familiare abbia favorito la carriera dell’altro coniuge, se non si dimostra in modo specifico quali realistiche occasioni lavorative siano state abbandonate e in che misura ciò abbia inciso concretamente sulla situazione economica attuale dell’istante.

La Corte evidenzia che l’assenza di una puntuale specificazione dei sacrifici e la mera affermazione di un “danno contributivo” derivante da lavoro svolto in nero, senza un accertamento effettivo dell’impatto patrimoniale presente, non consentono di fondare il diritto all’assegno, tanto più quando la motivazione si basa su un futuro e ipotetico squilibrio pensionistico.

La decisione si inserisce coerentemente nel percorso giurisprudenziale che ha progressivamente abbandonato ogni automatismo legato al tenore di vita matrimoniale, ancorando l’assegno a una logica di riequilibrio concreto fondata sul principio costituzionale di solidarietà, ma pur sempre subordinata all’onere probatorio gravante sul coniuge richiedente.

Sotto il profilo critico, la pronuncia appare condivisibile perché evita che l’assegno divorzile si trasformi in una compensazione meramente simbolica dei ruoli familiari o in una forma di tutela anticipata rispetto a eventi futuri e incerti; al contempo, rappresenta un monito per la prassi forense, imponendo allegazioni dettagliate e un impianto probatorio solido in ordine tanto allo squilibrio economico quanto al nesso causale tra le scelte compiute in costanza di matrimonio e la condizione patrimoniale post-coniugale.

In definitiva, la Cassazione riafferma che la solidarietà post-matrimoniale non può prescindere dalla prova rigorosa dei suoi presupposti e che l’assegno divorzile resta uno strumento tecnico di riequilibrio attuale, non una tutela fondata su mere proiezioni o su sacrifici soltanto evocati.

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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