Con l’ordinanza n. 1999/2026, depositata il 29 gennaio 2026, la Corte di cassazione interviene su una vicenda ormai ricorrente nella prassi giudiziaria: il diniego dell’assegno divorzile in appello e la conseguente richiesta di restituzione delle somme già corrisposte sulla base della sentenza di primo grado.
Il caso nasce dal ricorso proposto dall’ex moglie contro la decisione della Corte d’appello di Bologna che, in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, aveva escluso il suo diritto all’assegno divorzile – originariamente fissato in euro 500 mensili – e l’aveva condannata alla restituzione di quanto percepito dal passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento del vincolo. La ricorrente, nel giudizio di legittimità, contestava sia il mancato riconoscimento dell’assegno, sia la declaratoria di ripetibilità delle somme, sostenendo, tra l’altro, che il giudice di merito avesse erroneamente rivalutato la propria condizione economica con effetti retroattivi.
La Suprema Corte respinge integralmente il ricorso, muovendo da un presupposto che, pur noto, viene qui riaffermato con particolare nettezza: lo squilibrio economico tra gli ex coniugi non è di per sé sufficiente a fondare il diritto all’assegno divorzile. Ciò che assume rilievo decisivo è la dimostrazione che la posizione di svantaggio del richiedente sia causalmente collegata alle scelte di vita familiare condivise, ai sacrifici professionali compiuti durante il matrimonio e, più in generale, al contributo offerto alla formazione del patrimonio familiare o personale dell’altro coniuge.
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che la ricorrente si era limitata ad affermazioni del tutto generiche – incentrate sulla scelta di un lavoro part time risalente a molti anni prima – senza indicare quali fossero i redditi allora percepiti, quali concrete opportunità lavorative fossero state sacrificate, né quali benefici economici l’altro coniuge avesse tratto da tali scelte. A fronte di puntuali contestazioni, non risultava neppure articolata una specifica attività istruttoria. Proprio questa carenza di allegazione e di prova costituisce, per la Corte di cassazione, il fulcro della decisione di rigetto.
Particolarmente significativa è, inoltre, la puntualizzazione sulla distinzione strutturale tra assegno di separazione e assegno divorzile. La Corte ribadisce che, mentre il primo continua a trovare il proprio parametro di riferimento nel tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, l’assegno divorzile prescinde definitivamente da tale criterio e deve essere valutato alla luce della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri fissati dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970. Ne discende che non vi è alcuna contraddizione nel fatto che un assegno possa risultare dovuto in sede di separazione e, successivamente, essere escluso all’esito del giudizio di divorzio.
Il passaggio più delicato della pronuncia riguarda, però, il tema della restituzione delle somme già corrisposte. Richiamando espressamente il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite in materia di condictio indebiti nei rapporti familiari, la Corte chiarisce che la ripetizione è pienamente ammissibile quando l’intervento del giudice di merito comporti una rivalutazione della posizione del beneficiario tale da accertare l’insussistenza originaria dei presupposti dell’assegno. Solo in ipotesi diverse – come la mera rivalutazione delle condizioni economiche dell’obbligato o la semplice rimodulazione dell’importo – opera, in presenza di determinate condizioni, il principio di irripetibilità, giustificato dalla funzione solidaristica dell’assegno e dalla presunzione di consumo delle somme percepite.
Nel caso esaminato, la Corte ritiene che l’accertamento compiuto in appello abbia riguardato proprio la mancanza, fin dall’origine, dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Di conseguenza, la fattispecie rientra nell’area di operatività della regola generale della ripetibilità, con piena legittimità della condanna alla restituzione delle somme versate dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Resta fermo, invece, il diverso titolo dell’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione, dovuto sino al momento in cui la pronuncia sullo status diviene definitiva.
Sul piano applicativo, l’ordinanza conferma un profilo di forte impatto pratico: quando il giudice accerta che il diritto all’assegno non è mai sorto, la tutela solidaristica cede il passo alla disciplina ordinaria dell’indebito, esponendo l’ex coniuge beneficiario al rischio di una restituzione integrale delle somme percepite.
25.08.2026