La sentenza della Corte di cassazione n. 300 del 7 gennaio 2026 offre un’ulteriore e significativa conferma dell’orientamento ormai consolidato in materia di assegno divorzile, chiarendo che la dedizione alla casa e alla famiglia, se accompagnata dallo svolgimento continuativo di un’attività lavorativa e non supportata dalla prova di concrete occasioni professionali sacrificate, non è sufficiente a fondare il diritto all’assegno.
Il caso esaminato trae origine da un giudizio di divorzio nel quale il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto alla ex moglie un assegno divorzile di importo contenuto, in presenza di una marcata disparità reddituale tra le parti. La Corte d’appello, tuttavia, aveva riformato la decisione, revocando l’assegno e rilevando come la richiedente fosse una donna giovane, professionalmente attiva e dotata di una piena capacità lavorativa, con un reddito idoneo a garantirle un’esistenza dignitosa. La differenza patrimoniale rispetto all’ex marito, pur accertata, non era stata ritenuta sufficiente, di per sé, a giustificare il riconoscimento dell’assegno.
La Cassazione ha confermato integralmente questa impostazione, ribadendo principi di diritto ormai centrali nel sistema. In primo luogo, viene escluso ogni automatismo tra squilibrio economico e diritto all’assegno divorzile: la disparità reddituale costituisce una mera precondizione fattuale, ma non è decisiva. L’assegno, infatti, assolve a una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che richiede un rigoroso accertamento del nesso causale tra le scelte endofamiliari condivise durante il matrimonio e lo squilibrio economico esistente al momento del divorzio.
Nel caso concreto, tale nesso causale è stato ritenuto insussistente. La ex moglie aveva sempre lavorato anche dopo il matrimonio e non aveva dimostrato di aver rinunciato a reali e specifiche occasioni di crescita professionale o reddituale per dedicarsi alla famiglia. Le allegazioni relative a presunte rinunce lavorative sono state giudicate non provate e, anzi, smentite dalla documentazione prodotta, che attestava la continuità del percorso professionale presso un istituto di credito. Né è stato ritenuto sufficiente, ai fini compensativi, il maggiore impegno nella cura della figlia minore, in assenza della prova di un sacrificio effettivo delle aspettative lavorative.
La Corte riafferma così un principio di grande rilevanza pratica: non basta aver contribuito alla vita familiare o aver assunto in via prevalente il carico domestico e genitoriale; occorre dimostrare che tale contributo abbia comportato una rinuncia concreta e causalmente collegata all’arricchimento dell’altro coniuge o del patrimonio familiare, determinando uno squilibrio irreversibile dopo il divorzio. In mancanza di tale prova, l’assegno può essere riconosciuto solo per finalità strettamente assistenziali, che presuppongono l’impossibilità di raggiungere l’autosufficienza economica, circostanza esclusa nel caso di specie.
Sotto il profilo sistematico, la decisione appare coerente con l’evoluzione dell’istituto dell’assegno divorzile, sempre più ancorato al principio di autoresponsabilità e sempre meno orientato a garantire una continuità di tenore di vita post-matrimoniale. È una lettura che valorizza l’autonomia economica del coniuge e impone a chi chiede l’assegno un onere probatorio particolarmente stringente, soprattutto quando abbia comunque lavorato durante il matrimonio.
Sul piano applicativo, la pronuncia assume particolare rilievo perché ribadisce con chiarezza che la dedizione alla famiglia, ove non accompagnata da un sacrificio professionale concreto e provato, non è idonea a fondare un diritto compensativo in sede divorzile. La Corte conferma così una lettura dell’assegno divorzile coerente con il principio di autoresponsabilità e con una concezione non assistenzialistica dell’istituto, che impone un rigoroso accertamento probatorio a carico del coniuge richiedente. Si tratta di un orientamento che contribuisce a delimitare in modo più netto l’ambito di operatività dell’assegno, preservandone la funzione perequativo-compensativa e riducendo il rischio di utilizzi distorsivi o meramente redistributivi.
25.08.2026