La recente ordinanza n. 19623 del 16 luglio 2025 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione offre l’occasione per tornare su un tema che, nella prassi giudiziaria, continua a sollevare questioni complesse e spesso controverse: l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, non autosufficiente per ragioni di salute, e i limiti entro cui questo può essere escluso o ridotto.
Quando il disturbo psichico giustifica il mantenimento
Il giudizio trae origine da un ricorso presentato da un padre che, a distanza di anni dal divorzio e dalle successive modifiche delle condizioni economiche stabilite per il figlio, chiedeva una ulteriore riduzione — o la revoca — dell’assegno mensile a carico, fissato in 800 euro. Il figlio, ormai adulto, era affetto da un disturbo schizoaffettivo di lunga durata, con precedenti di ricoveri in trattamento sanitario obbligatorio e abusi di alcol, anche se recentemente la patologia risultava “compensata” da una terapia farmacologica.
Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello di Ancona avesse erroneamente equiparato la condizione del figlio a quella di un soggetto con handicap grave ai sensi della legge 104/1992, senza un adeguato accertamento sull’attuale possibilità, per il giovane, di svolgere un’attività lavorativa, almeno in forma parziale.
Secondo il padre, i giudici di merito avrebbero trascurato elementi positivi emersi dalle relazioni mediche più recenti e avrebbero fornito una motivazione illogica e contraddittoria nel ritenere ancora sussistente una condizione di inabilità assoluta al lavoro.
La Corte è stata chiamata a chiarire tre profili rilevanti:
- Se e quando il genitore possa ottenere l’esclusione o la riduzione dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne non autosufficiente, pur in assenza di riconoscimenti formali di invalidità.
- Quale debba essere il livello di accertamento delle condizioni psicofisiche del figlio per affermare — o escludere — la persistenza del diritto al mantenimento.
- In che misura il miglioramento clinico di una patologia psichiatrica possa incidere sull’obbligo genitoriale.
Nel decidere, la Cassazione ha richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente viene meno solo se ricorrono determinate condizioni, quali:
- l’età avanzata del figlio, valutata in rapporto alla sua responsabilità personale;
- il possesso di competenze tecniche o professionali;
- l’effettivo impegno del figlio nella ricerca di un’occupazione.
Tuttavia, quando la non autosufficienza dipende da oggettive e documentate condizioni di salute, e in particolare da gravi patologie mentali, l’onere della prova a carico del genitore si aggrava notevolmente.
Infatti, non è sufficiente dimostrare che il figlio abbia raggiunto la maggiore età o che non abbia richiesto sussidi: occorre provare che sia effettivamente in grado di lavorare e che si sia volontariamente sottratto a questa possibilità.
Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo coerente e completo la propria decisione. In particolare, la Corte ha sottolineato come il mancato inserimento lavorativo del figlio fosse imputabile a fattori oggettivi e patologici, confermati da documentazione sanitaria recente, e non a una scelta personale o a trascuratezza.
L’ordinanza evidenzia anche un principio fondamentale in materia: le valutazioni del giudice sul mantenimento sono sempre “rebus sic stantibus“, cioè valide finché le condizioni non mutano. Di conseguenza, eventuali miglioramenti della patologia potranno giustificare future richieste di revisione, ma non legittimano ex se una revoca anticipata dell’assegno.
Il principio dell’autoresponsabilità incontra la vulnerabilità
La pronuncia in esame si inserisce nel solco di una giurisprudenza che bilancia il principio dell’autoresponsabilità del figlio adulto con la necessità di tutelare situazioni di vulnerabilità psicofisica reale e dimostrata. In questa ottica, l’assegno di mantenimento non assume una funzione assistenziale generica, ma una finalità compensativa in favore di soggetti che, per cause non imputabili a loro, non riescono a raggiungere un’autonomia reddituale.
In definitiva, la Cassazione chiarisce che non serve una certificazione di invalidità formale per giustificare il mantenimento del figlio maggiorenne, quando vi siano prove concrete e aggiornate dell’impossibilità oggettiva di lavorare. La valutazione giudiziale resta ancorata alle circostanze del caso, con particolare attenzione alla documentazione sanitaria e alla reale incidenza della patologia sulla vita quotidiana del soggetto.
25.08.2026