15.07.2025 Icon

Spese straordinarie per i figli: quando il silenzio del genitore equivale al consenso

Quando una coppia separata condivide la responsabilità genitoriale, spesso uno dei principali terreni di scontro riguarda le cosiddette spese straordinarie per i figli: corsi, visite mediche, attività sportive, viaggi, documenti. Ma cosa accade se un genitore decide di affrontare queste spese senza aver prima ottenuto l’esplicito consenso dell’altro? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17017 del 25 giugno 2025, ha fornito importanti chiarimenti.

Il caso nasce dal ricorso presentato da una madre contro la decisione del Tribunale di Roma che, in secondo grado, le aveva negato il diritto al rimborso di alcune spese straordinarie sostenute per i figli. Il padre aveva contestato le spese, sostenendo di non essere stato preventivamente consultato.

Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in primo grado, ritenendo le spese – tra cui corsi di inglese, attività sportiva, visite mediche e spese per la sicurezza dell’abitazione – non adeguatamente giustificate o non previamente concordate.

Silenzio-assenso e responsabilità genitoriale: cosa dice la legge

La madre ha impugnato la sentenza in Cassazione, sostenendo che le decisioni precedenti (sentenze di separazione e divorzio) e il protocollo del Tribunale di Roma prevedessero espressamente che, in presenza di conflittualità, la mancata risposta motivata entro dieci giorni a una richiesta scritta valesse come consenso. Secondo la ricorrente, il padre non aveva mai opposto un dissenso formale alle richieste ricevute.

Quando le spese straordinarie non richiedono l’accordo preventivo

La Corte ha accolto il ricorso, chiarendo alcuni principi fondamentali in materia:

  • Il silenzio può valere come consenso, se è previsto nelle condizioni concordate tra le parti o stabilito dal giudice (come avvenuto in questo caso). Quando un genitore riceve una richiesta scritta e non risponde entro dieci giorni, il suo silenzio equivale ad accettazione della spesa.
  • Non tutte le spese richiedono un accordo preventivo. La Cassazione ha riconosciuto che esistono spese – come corsi di inglese, visite mediche ordinarie o attività sportive – che, per diffusione e finalità, rientrano ormai nell’ambito delle decisioni di ordinaria amministrazione per la cura e l’educazione dei figli. In questi casi, il preventivo consenso dell’altro genitore non è sempre necessario, a condizione che la spesa sia proporzionata e nell’interesse del minore.
  • La necessità va valutata nel contesto sociale e familiare. Il corso di lingua inglese, ad esempio, è stato considerato dalla Corte una spesa “ordinaria” nel senso più ampio del termine, in quanto rappresenta una scelta educativa largamente condivisa e diffusa nella società.
  • La documentazione della spesa può essere implicita. In alcuni casi, come per il rilascio dei passaporti, la sola esistenza del documento è prova sufficiente dell’esborso, trattandosi di costi certi e standardizzati.

La sentenza è stata quindi cassata e rinviata al Tribunale per un nuovo esame.

Tutela del minore e concretezza delle scelte familiari

Questa ordinanza rappresenta un importante richiamo alla concretezza e alla tutela dell’interesse del minore. Non basta appellarsi al mancato consenso formale per sottrarsi ai propri obblighi: occorre dimostrare di aver effettivamente esercitato il diritto di opposizione, nei tempi e nei modi previsti.

Allo stesso tempo, il genitore che anticipa delle spese deve agire in modo trasparente, motivato e documentato, ma può confidare in un’interpretazione della legge che tenga conto della realtà sociale, educativa e familiare.

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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