20.06.2025 Icon

Dagli USA una pronuncia sulla responsabilità per errori compiuti da ChatGPT

Una recente pronuncia statunitense ha escluso la responsabilità di OpenAI in relazione ad un contenuto potenzialmente diffamatorio generato da ChatGPT. Decisive, ai fini dell’esito del giudizio, sono risultate da un lato la condotta della società, la quale fornisce numerosi avvisi circa i limiti del proprio sistema, e dall’altro, l’incapacità dell’attore di dimostrare una condotta negligente imputabile a OpenAI.

La fattispecie alla base della pronuncia concerne un giornalista (Frederick Riehl) che aveva richiesto a ChatGPT la sintesi di un documento legale, ottenendo una ricostruzione palesemente errata ma decidendo di pubblicare l’articolo senza svolgere alcuna ulteriore verifica.

Più in particolare, il giornalista aveva richiesto a ChatGPT la sintesi di un ricorso presentato da una fondazione a sostegno del Secondo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti nei confronti del Procuratore Generale dello Stato di Washington.

La sintesi generata dalla chatbot, tuttavia, conteneva un grave errore (c.d. “allucinazione”), visto che identificava quale soggetto responsabile di un’appropriazione indebita un soggetto del tutto estraneo alla vicenda, tale Mark Walters, noto commentatore radiofonico statunitense.

A seguito della pubblicazione dell’articolo, Walters promuoveva un’azione legale nei confronti di OpenAI (creatore della chatbot ChatGPT) per diffamazione, curiosamente non citando in giudizio anche il giornalista e la testata di riferimento, come sarebbe stato legittimo attendersi.

Il Tribunale della contea di Gwynnet, in Georgia, con decisione del 19 maggio 2025, ha tuttavia rigettato le domande attoree sulla base di tre argomenti.

(I) In primo luogo, affinché un’affermazione possa ritenersi diffamatoria, è necessario che essa contenga asserzioni sul soggetto leso che appaiano verosimili. Nel caso di specie, l’output generato dalla chatbot risultava manifestamente falso e privo di coerenza logica, tanto da renderne evidente l’inattendibilità agli occhi di qualsiasi osservatore ragionevole, a maggior ragione di un giornalista – quale Riehl – pienamente consapevole delle limitazioni dello strumento utilizzato, nonché in possesso di una copia del ricorso. Secondo la Corte, dunque, proprio la palese irragionevolezza della risposta ne fa venir meno la natura diffamatoria.

(II) In secondo luogo, Walters, in quanto personaggio pubblico, era chiamato a provare che OpenAI fosse a conoscenza della falsità delle affermazioni generate (c.d. actual malice standard), o che la stessa avesse quantomeno agito con negligenza (ordinary negligence). Nel caso di specie, non solo tale onere probatorio non è stato assolto, ma il convenuto ha dimostrato che la piattaforma ChatGPT fornisce agli utenti numerosi avvisi circa il rischio di output imprecisi e/o errati e che OpenAI è costantemente impegnata nell’implementazione del sistema, con l’obiettivo di ridurre progressivamente il numero di errori e di fenomeni di c.d. “allucinazione”, rappresentando ad oggi la soluzione di riferimento sul mercato per affidabilità complessiva delle risposte generate.

(III) Da ultimo, l’attore non ha fornito alcuna prova del pregiudizio effettivamente subito in conseguenza della presunta diffamazione.

In definitiva, OpenAI non è stata ritenuta responsabile per le cosiddette “allucinazioni” generate da ChatGPT.

È opportuno evidenziare, peraltro, come nel caso di specie gravasse sull’attore un onere probatorio particolarmente severo, dovendo egli dimostrare la sussistenza di una condotta negligente della convenuta pur senza avere accesso alle informazioni tecniche relative ai processi di addestramento dell’algoritmo che alimenta il funzionamento della chatbot.

Va rimarcato, inoltre, come un ruolo determinante per l’esito del giudizio sia stato giocato dalla condotta prudenziale di OpenAI nella gestione del rapporto con l’utenza, avvertita circa la possibile inattendibilità dei contenuti generati dalla chatbot da numerosi avvisi, comunicazioni e disclaimer.

Autore Francesco Ceolin

Trainee

Milano

f.ceolin@lascalaw.com

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