22.05.2025 Icon

Tar del Lazio: illegittima l’anonimizzazione massiva delle sentenze senza il controllo umano

Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 7625 del 17 aprile 2025, si è pronunciato in merito all’anonimizzazione delle sentenze pubblicate nella nuova banca dati nel Ministero della Giustizia, annullando il provvedimento dell’1/12/2023 con il quale quest’ultimo disciplinava i requisiti per l’inserimento dei dati relativi alle sentenze.

La vicenda prende le mosse dal momento in cui il precedente Archivio Giurisprudenziale Nazionale è stato sostituito con la nuova banca dati pubblica (BDP) che, però, conteneva atti quasi completamente svuotati del contenuto a causa di una totale automatizzazione del sistema di anonimizzazione delle pronunce che eliminava, oltre ai nominativi, anche le date e i riferimenti sia normativi che giurisprudenziali.

Ad avanzare il ricorso sono stati un pool di giuristi, il Consiglio dell’ordine di Milano e il curatore nonché responsabile scientifico di un portale web volto a pubblicare i più importanti provvedimenti giurisprudenziali, sollevando l’inutilizzabilità della banca dati del Ministero a causa della massiva cancellazione di dati necessari per lo studio della vicenda.

Il Tar ha ritenuto infatti che tale modalità di pubblicazione – quasi completamente priva di contenuto – violasse gli articoli 51 e 52 del Decreto Delegato 196/2003 (Codice di protezione dei dati personali) volti invece a garantire che “i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet” e, con particolare riferimento alle pronunce giurisprudenziali, che “le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet”.

L’art. 52 sopra citato, proprio a tutela della privacy, precisa poi, al comma 1, che “l’interessato può chiedere per motivi legittimi (…) un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento” o, al comma 2, che l’autorità che pronuncia il provvedimento “può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati”.

Alla luce di ciò, il Collegio non ha ritenuto ragionevole, proporzionata e necessaria la decisione di anonimizzare tutti i provvedimenti in quanto l’obiettivo della BDP è quello di garantire la diffusione della cultura giuridica “rendendo conoscibili gli indirizzi ermeneutici giuridici che, sebbene non vincolanti, possono guidare l’azione degli operatori giuridici” e che, addirittura, omissioni così importanti potrebbero far incorrere in errore il legale che utilizza una determinata pronuncia per la propria difesa in quanto “l’eventuale mancata chiara percezione del fatto potrebbe determinare lo sviluppo di un ragionamento, da parte del difensore, in realtà antitetico rispetto a quello espresso nel precedente giurisprudenziale, pregiudicando in tal guisa gli interessi dell’assistito”.

La disciplina corrente sopra riportata già precisa, infatti, che la diffusione delle pronunce debba avvenire con oscuramento dei dati personali solamente in alcune limitate ipotesi, ossia su richiesta della parte interessata o d’ufficio qualora fosse necessario al fine di tutelare diritti e dignità dei soggetti coinvolti.

Secondo il Collegio, l’oscuramento generalizzato risulterebbe altresì in contrasto con l’art. 6 della CEDU (Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali) e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, oltre che – implicitamente – all’art. 111 della Costituzione, che sanciscono la pubblicità della sentenza e il diritto ad una causa pubblica al fine di garantire in maniera sostanziale la fiducia nelle corti e nei tribunali da parte della collettività evitando una giustizia segreta sottratta al controllo del pubblico.

Il TAR, pertanto, lascia intendere che appare essere necessario un bilanciamento tra la privacy e la diffusione della cultura giuridica che, al momento, non sembra poter essere messo ancora in atto in maniera totalmente automatica da parte degli algoritmi ma che, probabilmente, necessita ancora della supervisione umana.

Autore Mariaserena Penta

Partner

Milano

s.penta@lascalaw.com

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