La dichiarazione annuale Iva consente di fare il punto sulla corretta applicazione del plafond degli esportatori abituali per gli acquisti e le importazioni senza pagamento dell’imposta, anche alla luce delle rilevanti novità in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina.
La regolarizzazione
Quanto alla posizione dell’esportatore abituale, va osservato che le istruzioni al modello Iva 2025 continuano a ricordare che la regolarizzazione, per l’utilizzo del plafond oltre il limite o per mancanza dello status di esportatore agevolato, può avvenire con le modalità note. E quindi, per gli acquisti interni, con richiesta al fornitore di variazione in aumento per l’imposta non applicata sulla vendita/prestazione (fatturata non imponibile ex articolo 8, comma 2, Dpr 633/72) oppure con autofattura, versamento dell’Iva con F24 e conseguente coinvolgimento dei quadri VF e VL (rigo VL30, campi 2 e 3) e altresì, al fine di evitare la duplicazione della detrazione, del quadro VE (rigo VE25).
Le istruzioni richiamano la risoluzione 16/E del 2017. È dunque possibile anche la regolarizzazione con autofattura e assolvimento dell’imposta in liquidazione (“modello” reverse charge), ma, in tal caso, solo se la sistemazione dell’errore avviene entro il 31 dicembre dell’anno in cui è commessa la violazione. L’imposta regolarizzata è detraibile e, in caso di variazione in aumento, il diritto di detrazione compete anche se la nota di debito è emessa dal cedente/prestatore oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno dell’acquisto (risposte 267 e 531 del 2020) ed è esercitabile alle condizioni esistenti al momento d’effettuazione dell’operazione originaria (valendo pertanto eventuali limiti di detraibilità oggettivi e soggettivi nell’anno dell’acquisto).
Violazioni e sanzioni
Mancando la qualifica di esportatore abituale o in caso d’utilizzo del plafond oltre il limite spettante, il cessionario/committente è punito ex articolo 7, comma 4, del Dlgs 471/97. Per le violazioni dal 1° settembre 2024, che potrebbero intendersi come quelle relative a operazioni effettuate ai fini Iva da tale data, la sanzione è del 70% dell’imposta non applicata, mentre per le violazioni precedenti va dal 100 al 200 per cento. Questo conta ai fini del ravvedimento operoso, stante l’inapplicabilità del favor rei (Cassazione, sentenza 1274/2025).
Attenzione al caso in cui il fornitore emette fattura non imponibile oltre il limite dell’importo della lettera d’intento, sebbene il cessionario/committente disponga di plafond complessivamente capiente. Le Entrate considerano infatti (Telefisco 20 settembre 2023) che anche l’esportatore sia sanzionabile ex articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97, se non regolarizza la fattura. A seguito delle modifiche, sono però cambiate penalità e modalità applicative. Per le violazioni ante 1° settembre 2024, l’esportatore deve emettere autofattura nei trenta giorni dalla registrazione della fattura irregolare e versare l’imposta non addebitata. In mancanza, scatta la sanzione del 100% dell’Iva non applicata dal fornitore, a sua volta responsabile per la propria violazione. Per mettersi in regola, gli operatori avrebbero quindi dovuto coordinarsi per evitare duplicazioni nel versamento e nella detrazione. Dal 1° settembre, l’esportatore abituale regolarizza comunicando l’errore del fornitore alle Entrate, con gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia, entro 90 giorni da quando è stata emessa la fattura errata. Decorso inutilmente tale termine, l’esportatore sconta la sanzione del 70% dell’Iva. Ma, in ogni caso, non deve più versare l’imposta che va recuperata presso il fornitore, a sua volta autonomamente sanzionato nella stessa misura.
I punti mancanti
Diverse cose vanno però chiarite e in fretta. Innanzitutto, va affermato che i mezzi per eseguire la comunicazione sono utilizzabili solo a partire dal 1° aprile 2025 (nuovo documento TD29), in qualsiasi modo l’esportatore abbia portato a conoscenza degli uffici l’irregolarità del fornitore, non vi sono responsabilità né sanzioni.
Va poi precisata la decorrenza “concreta” del nuovo obbligo. Per omogeneità di criteri e agevolare la transizione da un sistema all’altro, dato che la nuova regolarizzazione fissa un termine di 90 giorni dall’emissione della fattura, potrebbe ritenersi che le vecchie regole con termine mobile di 30 giorni dalla registrazione valgano per le fatture emesse fino al 31 agosto dell’anno passato (in linea con la logica della risposta 236/2024 per le nuove sanzioni nelle cessioni intracomunitarie Exw).
Andrebbe inoltre indicato dove allocare in dichiarazione le fatture non imponibili “denunciate” al fisco, fermo che non potranno ridurre il plafond.