Si segnala una interessante e recentissima decisione del Tribunale di Locri, intervenuta in punto di prescrizione e decorrenza del relativo termine. La vicenda di causa muove le premesse da un’azione di recupero dei crediti maturati con riferimento ad un prestito finalizzato e ad un contratto di conto corrente, cui faceva seguito poi l’opposizione per asserita prescrizione del credito. In tale contesto giudiziale il Giudice, nel rigettare l’eccezione sollevata, evidenziava sin da subito che: “Sul punto, va evidenziato che il contratto di finanziamento oggetto di giudizio non ha natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè la restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo (cfr. Cass. Sent. n. 2086 del 30.1.08; sent. n. 17798 del 30.8.11). Il contratto di finanziamento, pertanto, deve ritenersi fonte di un’unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato, sicchè, così come addotto da parte opposta, la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma oggetto di finanziamento non può che iniziare a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata (Cass. civ. n. 17798/2011; Corte appello L’Aquila, sez. lav., 29/05/2014, n. 556). Dopodiché, con riferimento al contratto di conto corrente, il giudice rilevava “che il termine di prescrizione dei diritti di credito nascenti da un rapporto di apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza dalla data in cui essi divengono esigibili per effetto del recesso della banca dall’apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente, dovendosi valorizzare il legame intercorrente fra la pluralità di atti esecutivi in virtù dell’unicità del rapporto giuridico derivante dal contratto unitario di conto corrente (cfr., in questo senso, Trib. Spoleto, sez. I, 12/01/2021, n. 24)”. Per tali su esposte ragioni, il Giudice investito della controversia ha respinto l’opposizione proposta e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Per tali su esposte ragioni, il Giudice investito della controversia ha respinto l’opposizione proposta e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
03.04.2023
25.09.2026