La Corte di Cassazione ha fatto il punto sul regime della prescrizione nel corso del concordato preventivo affermando che, in tale sede, opera l’istituto della sospensione per i crediti anteriori all’apertura della procedura.
Nell’ambito della verifica crediti di un fallimento aperto successivamente alla risoluzione in concordato preventivo omologato, il Giudice delegato rigettava la domanda di ammissione allo stato passivo proposta da un creditore, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito.
La decisione veniva confermata in sede di opposizione, all’esito della quale Tribunale riteneva inapplicabile la sospensione della prescrizione, che, invece, avrebbe proseguito il suo decorso anche nelle more dell’ormai risolto concordato preventivo.
Contro tale pronuncia, come può intuirsi, il creditore proponeva ricorso in Cassazione lamentano come la prescrizione debba considerarsi sospesa durante il concordato, riprendendo il suo corso solo con la sentenza dichiarativa di fallimento ed illustrando come, ad ogni modo, la precisazione del credito resa a seguito della richiesta del Commissario Giudiziale, sia un atto idoneo ad interromperla.
Inoltre, atteso che il credito mai era stato contestato dalla procedura concordataria, il creditore evidenziava che nemmeno vi sarebbe stato alcun interesse ad agire per ottenere un titolo giudiziale.
Ebbene, la Corte Suprema ha chiarito come effettivamente il legislatore non abbia dettato alcuna previsione ad-hoc sul decorso della prescrizione nella fase esecutiva della procedura (e cioè successivamente alla definitività del decreto di omologa), mancanza che, tuttavia, non sarebbe affatto una lacuna, bensì una precisa scelta dettata dall’assenza di qualsivoglia utilità di una disposizione specifica sul tema.
Ad un primo sguardo, sembrerebbe l’art. 168 ad essere risolutivo ai nostri fini, ove dispone la sospensione delle prescrizioni dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.
Ma attenzione: la norma non si traduce, precisa la Cassazione, in una sospensione generalizzata dei diritti di natura patrimoniale, bensì limita l’effetto sospensivo solo per i creditori che hanno già intrapreso azioni esecutive o cautelari (che, infatti, da tale data non possono essere più proseguite).
Non sarebbe possibile affermare, pertanto, che in assenza di una esecuzione o di un’azione cautelare la prescrizione del diritto è sospesa.
La norma chiave per il caso in esame è, invece, l’art. 184 l.f., che vincola tutti i creditori anteriori alle previsioni del piano omologato, con effetto retroattivo sin dal momento della pubblicazione del ricorso ex art. 116 l.f. presso il registro delle imprese.
Con la conseguenza, continua la sentenza, dell’impossibilità di dar corso al pagamento di un debito concorsuale se non nelle modalità e nei tempi propri della procedura. Insomma, un credito non soggetto a sospensione o termine diventa, con l’omologa, temporaneamente inesigibile.
Di talché, a mente dell’art. 2935 c.c., la sospensione non potrebbe decorrere proprio alla luce dell’impossibilità, per il creditore di far valere il proprio diritto.
La norma codicistica, dunque, non deve trovare applicazione solo quando gli ostacoli all’esercizio siano iniziali, ma anche quando tali impedimenti si inseriscano nel corso del tempo di esigibilità del diritto.
In conclusione, la Corte ha pertanto stabilito che, in tema di concordato preventivo, “poiché secondo l’articolo 184, comma 1, della legge fallimentare, il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori […] alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 l. fall., deve ritenersi che […] la prescrizione del credito che risulti essere anteriore […] alla data di pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno” e, cioè, al completamento della fase esecutiva del concordato, al momento della predisposizione del riparto che contempi il credito in questione.
Nel caso in esame, pertanto, il credito non può considerarsi prescritto (né tantomeno che la prescrizione abbia ricominciato il proprio decorso) proprio alla luce del fatto che il creditore non avrebbe nemmeno potuto esercitare il proprio diritto a causa della natura vincolante della proposta concordataria omologata.