La risposta non è facile, soprattutto se si considera che l’ultima delibera CICR, recante le disposizioni attuative del nuovo comma 2 dell’art. 120 T.U.B., parla unicamente di finanziamenti a valere su carte di credito.
In attesa, pertanto, che la giurisprudenza assuma una posizione rilevante con riferimento anche ad altre forme di prestito al consumo, la domanda è: si può continuare a parlare di anatocismo consentito per tutte quelle forme di finanziamento ai consumatori dedotte in giudizio prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina?
Significativa, in questa direzione, l’ordinanza emessa in data 03.03.2017 dal Tribunale di Frosinone.
Per quanto, infatti, il Giudice abbia ritenuto, nel caso di specie, di non poter concedere “la provvisoria esecuzione per quanto riguarda l’importo richiesto a titolo di interessi di mora”, dal momento che risulta “specificato quanta parte della somma richiesta a titolo di interessi di mora è relativa alle rate scadute e quanta parte al capitale impagato residuo”, il Magistrato ha osservato che, ai sensi dell’art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, “Nelle operazione di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto per ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza del pagamento”.
Dunque, ferma restando la necessità di indicare la quota parte di interessi corrispettivi e di capitale che compongono ciascuna rata del contratto di finanziamento, sarà ancora possibile parlare, quantomeno per i contratti di prestito dedotti in giudizio prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, di anatocismo consentito.
Francesco Concio – f.concio@lascalaw.com
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25.09.2026