Trib. Bologna, 1° dicembre 2015 (leggi l’ordinanza)
E’ quanto affermato recentemente dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 01.12.2015, intervenuta a definizione di un giudizio ex art. 702 bis c.p.c. promosso nei confronti di una società finanziaria Cliente dello studio.
La ragione, spiega il Tribunale felsineo, risiede nella circostanza che, dei due contratti dedotti in giudizio, il primo è un prestito finalizzato soggetto alla disciplina prevista dal T.U.B., mentre il secondo, invece, è un contratto di multiproprietà avente ad oggetto la cessione del diritto di godimento su una porzione di immobile – perfettamente individuato nell’ambito del complesso alberghiero “Aquarium…” sito in Santo Domingo – in modalità timeshare.
Dunque, precisa il Giudice adito, anche se il prestito finalizzato contiene una descrizione del bene non perfettamente esaustiva, è pur vero che tale descrizione è comunque contenuta nel collegato contratto di time sharing, il quale prevede il godimento di una porzione di immobile secondo un criterio di turnazione settimanale presso un residence identificato nei minimi dettagli, secondo le schema della multiproprietà alberghiera.
In definitiva, conclude il Tribunale petroniano, “sul punto può richiamarsi nuovamente quanto già evidenziato nella precedente ordinanza di questo tribunale del 23.07.2015; l’indicazione nel contratto di finanziamento in esame del bene o servizio finanziato con la dicitura “Acuarium […omississ…] timeshare” è infatti da ritenersi sufficiente ai fini della determinatezza del bene finanziato, come richiesto dall’art. 124, comma II, TUB vigente all’epoca della sottoscrizione del contratto, in quanto tale dicitura rimanda inequivocabilmente al contratto collegato del 06.05.2007 (cfr. negli stessi termini il precedente di questa sezione depositato sub doc. 7 del fascicolo della parte resistente)”.
18 gennaio 2016Francesco Concio – f.concio@lascalaw.com
25.09.2026