Il decreto Omnibus (Dlgs 148/2026) in vigore dal 12 agosto, ha restituito all’elenco dei potenziali beneficiari delle somme, delle opere e dei servizi di welfare aziendale contenuto nell’articolo 12 del Tuir la sua formulazione originaria, prima delle modifiche arrivate a fine 2024. L’intervento normativo ha riportato ordine in un contesto che alcune modifiche degli ultimi due anni avevano reso complicato, anche per gli operatori del settore.
Le modifiche del 2025
Due interventi successivi – la legge di Bilancio del 2025 prima e il Dlgs 192/2025 poi – avevano modificato sensibilmente il novero dei possibili soggetti beneficiari del welfare aziendale, creando diverse criticità a tutti gli operatori del mercato, inclusi i cosiddetti provider di servizi welfare. Fino al 31 dicembre 2024, infatti, oltre al dipendente, al suo coniuge non legalmente ed effettivamente separato (compreso il partner nelle unioni civili ex lege 76/2016) e ai suoi figli (anche adottivi, affidati o affiliati), facevano parte dell’elenco:
O i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (i nonni non erano perciò considerati in quanto tali, ma solo in assenza dei genitori);
O gli adottanti;
O i generi e le nuore;
O i suoceri;
O i fratelli/sorelle germani (coloro che condividono entrambi i genitori) o unilaterali.
Per fruire dei benefici fiscali e contributivi associati alle erogazioni previste dall’articolo 51, commi 2, 3 e 4 del Tuir, i soggetti elencati non dovevano essere necessariamente né conviventi né, salvo nei casi espressamente previsti dalla norma, fiscalmente a carico del dipendente. La Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024), con l’intento di circoscrivere la platea dei soggetti beneficiari delle detrazioni d’imposta, aveva eliminato dall’articolo 12 del Tuir tutti i soggetti presenti nell’elenco che precede, sostituendoli con gli ascendenti del dipendente. Da questa modifica dell’articolo 12 del Tuir, è conseguita, di fatto, una drastica limitazione all’erogazione di alcune tipologie di benefit nell’ambito delle iniziative di welfare aziendale, in particolare quelli previsti dal comma 2, lettera f), cioè i servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria e culto.
Il requisito della convivenza
Il Dlgs 192/2025 ha poi reinserito nell’elenco i familiari previsti dalla versione della norma vigente al 31 dicembre 2024 – con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025 e dunque annullando a fine periodo d’imposta l’efficacia della modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2025 – ma con una sostanziale differenza. Nel testo del decreto legislativo, infatti, era stata prevista, quale nuova condizione, che i soggetti dell’elenco fossero anche conviventi con il contribuente o percepissero assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, creando così ulteriore scompiglio nel mercato del welfare. Nonostante l’avvenuto ripristino dell’elenco dei beneficiari, la necessità di verificare l’ulteriore condizione della convivenza aveva notevolmente e nuovamente ridotto – seppur in modo differente – e pressoché azzerato la fruibilità di alcuni benefit.
Si pensi, ad esempio ai servizi per familiari anziani o non autosufficienti (comma 2, lettera f-ter) quali, ad esempio, Rsa, servizi infermieristici e domiciliari, consegna di pasti a domicilio, e così via, che, praticamente sempre, riguardano soggetti non conviventi con il dipendente e che, di conseguenza, non rientravano più fra quelli che potevano fruire delle agevolazioni previste dalla normativa, in seguito all’ultima modifica.
L’effetto del decreto Omnibus
In questo contesto, è intervenuto il Dlgs 148/2026, che ha modificato nuovamente l’articolo 12 del Tuir, adottando finalmente la formulazione originaria. Anche in questo ultimo caso l’efficacia della modifica è stata retroattiva, avendo decorrenza dal periodo d’imposta 2025 e annullando ex post entrambi gli effetti degli interventi normativi precedenti. L’efficacia retroattiva del decreto consente alle aziende e ai provider, grazie al ripristino dell’originario ambito applicativo allargato della norma voluto dal legislatore, di accettare le richieste di utilizzo di tali servizi per i familiari di molti dipendenti, che sono state necessariamente respinte fino all’entrata in vigore del Dlgs 148/2026, il 12 agosto scorso.
Sarebbe anche possibile, volendo, rivedere la Certificazione unica dell’anno passato, alla luce del fatto che alcune voci ai tempi considerate imponibili potrebbero ora non più esserlo, stante l’efficacia retroattiva dell’ultima modifica apportata.