24.09.2014

Vigilanza, spazio per i sindaci

  • Il Sole 24 Ore

Tra linee guida e proposte di modifica. Il varo delle nuove linee guida che hanno passato il confronto con il ministero della Giustizia, insieme a un pacchetto di modifiche al decreto 231 sulla responsabilità amministrativa delle società, fanno rilanciare a Confindustria un tema che, dopo i primi 13 anni di applicazione, è ancora cruciale per imprese e operatori.
E allora le linee guida sono state riviste: nella parte generale, l’introduzione discorsiva sull’evoluzione dei reati presupposto 231 è stata sostituita da una tabella di più immediata consultazione, che sintetizza per ciascun reato presupposto il tipo di sanzioni pecuniarie ed eventualmente interdittive previste; nella parte speciale, è stato completamente rivisitato il metodo di trattazione dei singoli reati presupposto. Anche in questo caso, la trattazione discorsiva dei vari gruppi di reato presupposto è stata sostituita da tabelle illustrative delle principali aree a rischio reato e dei controlli preventivi.
Più nel dettaglio, le nuove linee guida prendono posizione su due elementi chiave. Sulla composizione dell’organismo di vigilanza, si apre alla devoluzione al collegio sindacale, tenuto conto però di una serie di avvertenze. Che riguardano, tra l’altro, il profilo dei componenti, che devono essere dotati anche di competenze specifiche in ambito giuridico (penale e societario), di tecniche specialistiche indirizzate all’attività ispettiva e di consulenza, di onorabilità.
Ma, soprattutto, la società dovrà provvedere a rafforzare i requisiti di autonomia e indipendenza e assicurare un ritmo di attività all’insegna della continuità (cosa non assicurata nel caso del collegio sindacale).
Quanto ai profili di responsabilità dei componenti dell’Organismo di vigilanza, le linee guida di Confindustria sottolineano la possibilità di fare riferimento all’articolo 40, comma 2, del Codice penale e al principio per cui «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Si aprirebbe così la strada per una responsabilità a titolo di concorso omissivo nei reati compiuti dalla società.
Per i gruppi di società (non espressamente considerati dal decreto 231), d’altra parte, le linee guida raccomandano un livello elevato di scambio di informazioni tra gli organismi di vigilanza delle varie società della holding. Scambi però da disciplinare e gestire, per evitare ingerenze decisionali della holding nelle attività di attuazione del decreto delle singole controllate.
La capogruppo potrà indicare, tra l’altro, una struttura del codice di comportamento, princìpi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi. Queste componenti del modello dovranno, tuttavia, essere autonomamente tradotte e sviluppate dalle singole società del gruppo e calate nelle realtà aziendali di ciascuna, prevedendo anche princìpi etico-comportamentali in rapporto ai reati.
Confindustria ha infatti individuato una serie di punti per la revisione di alcuni cardini del decreto e ne sta discutendo anche con il ministero. A partire dalla razionalizzazione dei reati presupposto, che vanno sempre più allontanandosi dall’originaria volontà del legislatore di contrastare i casi più rilevanti e tipici della criminalità economica.
Andrebbe poi riconosciuto, a favore delle società, un termine ragionevole per adeguare i propri modelli organizzativi quando vengono introdotti nuovi reati presupposto, escludendo, nel frattempo, la punibilità dell’ente.
Con riferimento ai termini di prescrizione, occorre rivedere la disciplina che ne dispone l’interruzione a fronte della sola richiesta di misure cautelari, agganciandola invece all’ordinanza che ne dispone l’applicazione. Infatti, l’attuale formulazione si presta a un utilizzo strumentale della richiesta di misure cautelari, volto a interrompere il decorso della prescrizione.
Sempre in tema di misure cautelari, in particolare quelle interdittive, proprio per la loro invasività, andrebbero modulate anche tenendo della capacità patrimoniale, delle dimensioni e della solidità finanziaria dell’impresa.
Sul nodo dei modelli, sarebbe ancora opportuno provvedere a individuare alcuni requisiti minimi di astratta idoneità, prevedendo, nello stesso tempo che l’adozione di un modello in linea con i requisiti minimi possa essere “almeno” considerata come attenuante al momento di determinare la pena da infliggere.