20.11.2025

Terzo settore, sull’esclusione Iva proroga decennale fino al 2036

  • Il Sole 24 Ore

In arrivo la proroga decennale in tema di Iva ed enti associativi. All’esame definitivo anche il riordino delle ipotesi di esenzione per gli enti del Terzo settore (Ets). Ci si riferisce alle ultime novità che potrebbero integrare lo schema di decreto attuativo della delega fiscale (legge n. 111/2023) approvato lo scorso 22 luglio e atteso in Consiglio dei ministri per l’esame definitivo. Le novità fanno seguito ai rilievi formulati dalle Commissioni parlamentari e mirano a stabilizzare un quadro Iva rimasto finora sospeso tra discipline transitorie e proroghe annuali.

Tra le misure più attese merita attenzione la proroga decennale (al 2036) dell’esclusione Iva per le operazioni istituzionali rese dagli enti associativi dietro corrispettivi specifici o quote supplementari di soci, associati e partecipanti. Un tema che affonda le radici nella procedura d’infrazione 2008/2010, con cui la Commissione UE ha contestato all’Italia l’articolo 4, comma 4, del decreto Iva nella parte in cui considerava tali operazioni fuori campo Iva. Il legislatore è quindi intervenuto con il decreto Fisco-lavoro (Dl 146/2021) disponendo l’attrazione in regime di esenzione Iva e la conseguente abrogazione del regime di esclusione.

L’entrata in vigore di tale modifica, tuttavia, è stata prorogata di anno in anno con l’intento di tutelare gli enti di minori dimensioni da un obbligo generalizzato di apertura della partita Iva e di gestione degli adempimenti connessi (fatturazione, registrazione, dichiarazione), evitando oneri sproporzionati rispetto alla reale dimensione delle attività svolte.

Su tali premesse il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha avviato un’interlocuzione con i Servizi della Commissione Ue, volta a dotare il Paese di un orizzonte temporale certo per elaborare le opportune soluzioni e garantire proporzionalità negli adempimenti Iva richiesti alle diverse realtà associative coinvolte. In questo senso, la decorrenza al 2036 si tradurrebbe in un vero e proprio differimento strutturale dei nuovi obblighi, capace di interrompere la stagionalità delle proroghe e consentire un ripensamento organico del trattamento Iva delle attività associative in coerenza con il quadro unionale.

Accanto a tale differimento, nel decreto delegato dovrebbe trovare spazio anche il riordino delle esenzioni Iva (articolo 10, nn. 15, 19, 20 e 27-ter) applicabili agli enti del terzo settore s alla luce della soppressione dell’acronimo «Onlus» a decorrere dal 2026. L’articolo 89, comma 7, del Codice del terzo settore aveva sostituito tale riferimento con quello di Ets «di natura non commerciale» nelle ipotesi di esenzione relative ad attività di trasporto di malati e feriti, educative, sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali. Una soluzione che rispondeva all’esigenza di traghettare nel nuovo impianto del Terzo settore il regime in precedenza riferito alle Onlus, ma che si fonda su una categoria soggettiva – quella dell’Ets non commerciale – non sempre sovrapponibile ai parametri di esenzione tracciati dagli articoli 132 e 133 della direttiva Iva.

Su questa scia un obiettivo del decreto è quello di introdurre un richiamo agli «enti del Terzo settore», escludendo le imprese sociali costituite in forma societaria. Una formulazione che dovrebbe richiamare le società di persone e di capitali, consentendo invece continuità alle cooperative sociali, già qualificate come «Onlus di diritto».

Il riordino Iva dovrebbe risolvere un ulteriore profilo d’interesse: l’asimmetria tra cooperative sociali (e loro consorzi) e imprese sociali in relazione alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie, assistenziali ed educative rese in favore di soggetti fragili. Per le prime, la Tabella A, parte II-bis, n. 1, allegata al decreto Iva, già prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5%; le imprese sociali, pur operando negli stessi ambiti in assenza di scopi lucrativi, non risultano ricomprese nel perimetro dell’agevolazione. L’obiettivo è quindi estendere l’aliquota Iva ridotta alle imprese sociali costituite in forma societaria, scongiurando disparità di trattamento.

Pare quindi delinearsi un quadro più chiaro sia per gli enti associativi in genere, sia per gli Ets. Resta ora da verificare l’esito dell’esame definitivo in Consiglio dei ministri e la conseguente versione finale del decreto.