è stupro il sesso «senza consenso libero e attuale» della persona. E il reato di violenza scatta anche quando qualcuno induce un altro a compiere atti abusando delle «condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto». Approvata all’unanimità alla Camera con 227 sì la proposta di legge che modifica in due punti l’articolo 609-bis Cp: il testo passa al Senato. Il tutto dopo l’emendamento bipartisan delle relatrici Maria Carolina Varchi (FdI) e Michela Di Biase (Pd), votata pure da tutti in commissione Giustizia: presentato in origine dalla deputata Laura Boldrini (Pd), il testo è ispirato alla Convenzione di Istanbul e alla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il consenso all’atto sessuale deve permanere per l’intera durata del rapporto, oltre a essere libero: il giudice è tenuto a valutare la manifestazione della volontà considerando la situazione e il contesto.
Elemento necessario. Con le modifiche all’articolo 609-bis Cp il consenso diviene l’unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: il delitto di violenza, dunque, si configura per qualunque atto sessuale compiuto senza che vi sia l’assenso libero e attuale della persona coinvolta. Tre le condotte che fanno scattare il reato se commesse quando l’interessato non è d’accordo: compiere atti su un altro, farglieli compiere e farglieli subire. Resta invariata la cornice edittale da sei a dodici anni di reclusione introdotta dal Codice rosso (prima il range era tra cinque e dieci anni), mentre le numerose aggravanti previste dall’articolo 609-ter comportano l’aumento della pena fino a un terzo. Non modificato anche il terzo comma della disposizione che riduce la sanzione di non oltre due i due terzi nei casi meno gravi: l’attenuante si spiega perché sono numerose le fattispecie di abusi che possono ricadere nell’ambito applicativo della norma.
Fatti concludenti. Proprio poche ore fa, con la sentenza 37513 del 18/11/2025, la Cassazione è tornata sul punto chiarendo che il dissenso all’atto sessuale può essere manifestato anche in forma non esplicita, ma comunque per fatti concludenti che indicano in modo chiaro la volontà contraria; dissenso che può intervenire anche durante il rapporto, escludendone la liceità: spetta all’imputato provare di aver agito credendo che la vittima fosse d’accordo o almeno fornire elementi che consentano di verificarlo. Il dissenso al rapporto, ha chiarito la sentenza 29356 del 19/07/2024 citata negli stessi atti parlamentari, non deve invece essere espresso nell’arco dell’intera durata dell’atto, ma è sufficiente la semplice manifestazione iniziale.
Situazioni soggettive. Minima, infine, la modifica al secondo comma che persegue la violenza per costrizione e per induzione. La novità della particolare vulnerabilità della persona offesa si affianca all’abuso delle condizioni d’inferiorità fisica o psichica con l’obiettivo di comprendere altre situazioni soggettive – individuali, familiari e di contesto – che espongono la vittima alle pretese dell’altro, pregiudicando l’espressione del consenso.