I Collegi sindacali sono chiamati a presidiare la rendicontazione di sostenibilità, sia nei casi in cui l’obbligo scatti – progressivamente – con la Csrd, sia quando le imprese scelgono di redigerla su base volontaria. Con la Legge 118/2025 slittano di due anni gli obblighi previsti dalla direttiva europea Csrd, in linea con lo “stop the clock” (direttiva Ue 2025/794): le grandi imprese pubblicheranno il bilancio di sostenibilità dal 1° gennaio 2027 (anziché dal 2025), mentre per le Pmi quotate la scadenza slitta al 1° gennaio 2028 (anziché dal 2026). Ma, pur in assenza della “cogenza” normativa, i Collegi sindacali non possono abbassare la guardia: il loro ruolo di vigilanza Esg rimane attuale, specie laddove le società scelgano di proseguire su base volontaria. Lo chiarisce l’Informativa n. 17 – settembre 2025 del CNDCEC, che conferma la centralità della vigilanza nella pianificazione e governance Esg tra i compiti dei sindaci.
Contesto normativo. Il recepimento della Csrd con il D.Lgs. 125/2024 e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 (disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cd. correttivo ter) hanno esteso i doveri di vigilanza dei Collegi sindacali anche ai profili Esg, accanto a quelli previsti dagli artt. 2086, 2403 e 2429 c.c. A rafforzare il quadro sono le nuove norme di comportamento emanate dal CNDCEC del dicembre 2024. È inoltre in fase di legislazione la proposta di direttiva Omnibus, che potrebbe limitare l’ambito della Csrd alle imprese over mille dipendenti e determinati requisiti dimensionali, escludendo fino all’80% delle imprese inizialmente coinvolte.
Norme di comportamento del Collegio sindacale. Le nuove norme, in vigore dall’1/1/2025, hanno introdotto la vigilanza sulla rendicontazione Esg tra i compiti dei sindaci (art. 3.4), includendo: l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili; la corretta integrazione dei criteri di sostenibilità nella governance; il processo di raccolta, analisi e pubblicazione dei dati; la supervisione dell’attestazione del revisore legale anche ai fini dell’assurance. Una disciplina che si integra con le altre norme su corretta amministrazione (art. 3.3), assetti organizzativi (art. 3.5), controlli interni (art.3.6), coerenza contabile (art. 3.7).
Come si organizza il lavoro. I sindaci devono strutturare la vigilanza con metodo. In primo luogo avviano un’analisi preliminare dei piani aziendali, individuano i responsabili Esg per la raccolta dei dati e svolgono verifiche periodiche, di norma trimestrali, sullo stato di avanzamento. Usano checklist operative per le aree ambientale, sociale e di governance. Concludono con la verifica finale della rendicontazione e della sua pubblicazione (obbligatoria o volontaria), in stretto coordinamento con il revisore legale per l’attestazione e con l’Organismo di vigilanza per le verifiche su sicurezza, ambiente, privacy e diritti umani e, nei gruppi societari, con i Collegi delle controllate ai fini della rendicontazione consolidata.