04.09.2026

Rendiconti ESG dai bilanci 2027

  • Italia Oggi

Per le grandi imprese con oltre 1.000 dipendenti e ricavi superiori a 450 milioni di euro, obbligate a includere la rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG) nella relazione sulla gestione, il regime pieno di vigilanza e sanzioni dovrebbe applicarsi prevedibilmente dai bilanci 2027.

Il disegno di legge di delegazione europea 2026, varato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 e ora in Parlamento, definisce i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva europea 2026/470 Omnibus I del 24 febbraio 2026, che ha modificato le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE e 2022/2464. Il ddl interviene sul dlgs n. 125/2024 (rendicontazione societaria di sostenibilità), che ha recepito la direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), cambiando regole entrate in vigore appena nel 2024.

In Italia cambiano le regole. L’art. 6 del ddl interviene su due fronti: da un lato modifica il d.lgs. 125/2024 (rendicontazione societaria di sostenibilità, attuazione della direttiva CSRD 2022/2464), il d.lgs. 136/2015 (bilanci d’esercizio e consolidati delle banche e degli intermediari finanziari), il d.lgs. 39/2010 (revisione legale dei conti), il Tuf (dlgs n. 58/1998, testo unico della finanza), il Tub (dlgs n. 385/1993, testo unico bancario) e il Codice delle assicurazioni private (dlgs n. 209/2005), per garantire il pieno recepimento dell’Omnibus I e il coordinamento del quadro nazionale in materia di rendicontazione ESG e attestazione di conformità del report di sostenibilità. Dall’altro introduce il profilo più delicato: il Governo potrà rivedere, ove opportuno, le opzioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2464 alla luce del nuovo perimetro dell’obbligo. Per le imprese che hanno appena completato il primo esercizio di rendicontazione si apre quindi la prospettiva di un nuovo cambio normativo e di un regime transitorio biennale.

Attestazione della rendicontazione di sostenibilità: vigilanza e potere sanzionatorio alla Consob e al MEF

Il disegno di legge affida inoltre al MEF e alla Consob la vigilanza sui revisori e sulle società di revisione incaricati di attestare l’informativa di sostenibilità. In caso di violazioni, si applicheranno le sanzioni previste per la revisione legale, nei limiti stabiliti dal dlgs n. 39/2010.

Microplastiche. Gli operatori economici che producono, manipolano, stoccano, trasportano o puliscono contenitori e serbatoi con pellet di plastica, compresi trasportatori e vettori marittimi in container, dovranno predisporre e aggiornare un piano di gestione dei rischi, adottare misure per prevenire, contenere e bonificare le dispersioni e conservarne la relativa documentazione.

L’art. 10 del ddl di delegazione europea 2026 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento Ue 2025/2365, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica. Il decreto legislativo dovrà essere adottato entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge e dovrà individuare le autorità competenti, disciplinare certificazioni e controlli e introdurre sanzioni amministrative e penali efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli operatori EMAS o dotati di un sistema di gestione ambientale certificato possono beneficiare delle esenzioni previste dal regolamento.

Suolo. Per le imprese che possiedono o gestiscono aree produttive, il monitoraggio del suolo potrà rendere più importanti le verifiche ambientali sui terreni, soprattutto in occasione di interventi di trasformazione, riqualificazione o trasferimento di siti.

L’art. 5 del ddl di delegazione europea 2026 definisce i principi e i criteri direttivi per adeguare l’ordinamento italiano alla direttiva Ue n. 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo. La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 26 novembre 2025. I principali destinatari istituzionali della riforma saranno le amministrazioni centrali, le Regioni e gli enti locali, chiamati a operare all’interno di un sistema più coordinato di rilevazione e gestione dei dati. L’art. 5 non prevede tutti gli obblighi operativi della direttiva, ma prepara il quadro normativo e necessario per applicarli in Italia. Il cambiamento più rilevante sarà la creazione di un sistema coordinato di monitoraggio del suolo, destinato a rafforzare la tutela dei terreni e a sostenere decisioni più consapevoli sul consumo.