28.05.2015

Ravvedimento, si stringe

  • Italia Oggi

Il ravvedimento non ferma il penale. Se nel corso di una verifica la Guardia di finanza ravvisa elementi che fanno ipotizzare un reato tributario, le pattuglie dovranno procedere alla trasmissione della notizia di reato all’autorità giudiziaria, anche se il contribuente nel frattempo ha proceduto alla regolarizzazione spontanea delle violazioni. Ciò in quanto il ravvedimento non costituisce un’esimente della responsabilità penale né prevede alcun effetto premiale. Ai sensi dell’articolo 13 del dlgs n. 74/2000, il pagamento dei debiti fiscali prima dell’apertura del dibattimento costituisce soltanto un’attenuante del reato, che dovrà essere valutata dal pm. È quanto ricorda una direttiva inviata lo scorso 15 maggio dal Comando generale della Gdf ai comandi territoriali. La nota contiene istruzioni operative in merito al nuovo ravvedimento operoso «senza limiti» introdotto dalla legge n. 190/2014. Il filo conduttore delle istruzioni è improntato alla stessa ratio perseguita dal legislatore e dall’Agenzia delle entrate, ossia cercare un rapporto il più collaborativo e trasparente possibile con il contribuente, volto a favorire la tax compliance. Per questo motivo, le fiamme gialle dovranno adeguatamente considerare la tempistica e le circostanze che hanno portato al ravvedimento e agire di conseguenza a seconda della situazione. Dichiarazioni integrative e F24 saranno consultabili dai militari tramite l’applicativo Serpico. Se il contribuente ha effettuato il ravvedimento prima dell’avvio dell’attività ispettiva nei suoi confronti, la Gdf dovrà «attentamente valutare l’opportunità di avviare comunque l’intervento». Ciò sia in un’ottica di collaborazione, sia per ottimizzare le risorse. Diverso il caso del ravvedimento effettuato in corso di verifica. Se le fattispecie sanate sono diverse da quelle che hanno innescato il controllo, le pattuglie dovranno «proseguire nelle operazioni secondo il piano predisposto», pur dando atto dell’avvenuta adesione all’istituto nel verbale di verifica giornaliero e nel successivo pvc. Se invece le fattispecie sanate sono le stesse interessate dall’attività ispettiva e le violazioni non sono state ancora oggetto di verbalizzazione, la pattuglia «non procederà alla redazione dei rilievi», sempre che il ravvedimento sia stato validamente effettuato. Viceversa, per i rilievi già formalizzati la verifica proseguirà fino all’ordinaria conclusione.