03.10.2025

Rate fiscali, pagare tutto premia

  • Italia Oggi

Grazie alla pace fiscale scatta lo stop alla condanna per dichiarazione fraudolenta con l’uso di fatture false per operazioni inesistenti. E ciò perché gli amministratori della srl hanno pagato fino all’ultima rata quanto pattuito col fisco. Pesano da una parte la riforma penale Cartabia e dall’altra quella tributaria: il decreto legislativo 10/10/2022 n. 150, infatti, ha modificato l’articolo 131-bis Cp stabilendo che ai fini della non punibilità per particolare tenuità il giudice deve considerare la condotta susseguente al reato; il decreto legislativo 14/06/2024, n. 87, poi, indica proprio come elemento da valutare sul punto l’adempimento integrale dell’obbligo di pagamento del piano rateale concordato con l’amministrazione finanziaria. E il fatto che il contribuente abbia ottemperato deve essere valutato nell’ambito dell’apprezzamento sull’entità del danno. Così la Corte di cassazione penale, sez. terza, nella sentenza n. 32525 del 01/10/2025.

Natura sostanziale. Il ricorso dei due imputati è accolto mentre il sostituto procuratore generale concludeva per l’inammissibilità. Se uno dei reati risulta prescritto, sull’altro scatta l’annullamento con rinvio: trova ingresso la censura della difesa che deposita una dichiarazione dell’Agenzia delle entrate secondo cui il 29 febbraio 2024 è stata pagata l’ultima rata della pace fiscale che estingue il debito verso l’erario. Ai due amministratori della srl si addebita di aver indicato nelle dichiarazioni fiscali costi fittizi grazie a fatture gonfiate per presunte sponsorizzazioni in favore di una società sportiva. Entrambe le sentenze di merito sono intervenute prima che il dlgs 87/2024 introducesse rilevanti modifiche sulla non punibilità per particolare tenuità nei reati tributari. E le modifiche apportate all’articolo 131-bis Cp dalla riforma Cartabia si possono applicare retroattivamente perché l’istituto ha natura sostanziale: per i procedimenti definiti in data anteriore alla novella la questione può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità e rilevata d’ufficio dalla Corte.

Giudizio complessivo. Le condotte successive ai reati tributari non possono di per sé rendere di particolare tenuità un’offesa che non era tale al momento del fatto. Ma il piano rateale concordato col fisco o l’adesione alla rottamazione devono comunque essere valorizzati nell’ambito di un giudizio complessivo sull’entità dell’offesa arrecata all’erario: il pagamento integrale del debito è indicato in modo esplicito dalla riforma e costituisce una possibile spia dell’elemento soggettivo del reato.