Pec degli amministratori, niente obbligo per Sas e SncMaurizio Pirazzini
Il Dl 159/2025 in vigore dal 31 ottobre, nell’inserire, a sorpresa, una norma sull’obbligo di pec (posta elettronica certificata) personale degli amministratori (esogena rispetto alla sicurezza sul lavoro a cui è improntato il decreto) ha ristretto il campo di applicazione di tale obbligo alle sole società di capitali, ma non a tutte.
Sul piano letterale il legislatore interviene (articolo 13, comma 3, lettera a) sostituendo il riferimento generale agli «amministratori» di imprese costituite in forma societaria (secondo la formulazione della legge di Bilancio 2025 in vigore fino al 30 ottobre) con un meccanismo che prevede ora l’espressa indicazione dei vertici di due forme di amministrazione, ovvero «l’amministratore unico» e «l’amministratore delegato», e solo in mancanza di quest’ultimo l’obbligo ricade sul «presidente del consiglio di amministrazione».
Tale formulazione determina problemi interpretativi e applicativi. Sul piano dell’interpretazione letterale, che va privilegiata, in sede di prima lettura, in particolare per una norma di cui non è assolutamente chiara la ratio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 novembre), sembrano così escluse dall’obbligo alcune forme di amministrazione introdotte con le riforma del diritto societario sin dal 2003. Si tratta in particolare, per le Srl della forma dell’amministrazione pluripersonale non collegiale che può essere prevista nello statuto in base all’articolo 2475, comma 3, del Codice civile (la cosiddetta amministrazione congiuntiva o disgiuntiva) nonché, per le Spa, della possibilità di avvalersi del sistema dualistico in cui manca il «consiglio di amministrazione» e i poteri gestionali sono concentrati sul «consiglio di gestione» (articoli 2409-novies e successivi del Codice civile).
La nuova formulazione esclude chiaramente l’applicazione della disposizione a tutte le società di persone come la Sas e le Snc a meno che questa non abbiano introdotto nei propri patti sociali – casi rarissimi nella prassi – i meccanismi tipici delle società di capitali (quali l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione e il metodo collegiale).
La limitazione dell’obbligo ai soli vertici amministrativi delle società di capitali, se da un lato appare ragionevole, dall’altro rinforza i dubbi sulla ratio della disposizione stessa in quanto la pec di cui deve essere dotata la società sin dal 2008, deve essere presidiata proprio dalle stesse figure apicali che si vedono “raddoppiare” tale onere. Pensiamo alla situazione delle società unipersonali dove, nella stragrande maggioranza dei casi, il socio unico è anche amministratore unico della società. Restano aperti diversi interrogativi, come quello alla “duplicazione” dell’obbligo (una pec per la società e una diversa per l’amministratore unico) a seguito del nuovo divieto espresso introdotto dal legislatore che impedisce ora all’amministratore di comunicare la propria pec eleggendo il proprio domicilio digitale presso quella della società. Si determina, in questo modo, un aggravio per il solo digitale, dato che per il domicilio “fisico” tale situazione (domicilio dell’amministratore corrispondente alla sede legale della società) è assolutamente di prassi.