alcoli differenziati sull’isopensione. Ai fini del versamento dei contributi figurativi correlati al periodo di pre-pensionamento, infatti, il datore di lavoro deve tenere conto se il lavoratore è in regime retributivo, in regime misto oppure in regime contributivo per la sua futura pensione. Lo ha chiarito l’Inps (messaggio n. 3166/2025, su ItaliaOggi del 25 ottobre 2025), precisando che, nel caso in cui il lavoratore appartenga al regime contributivo, il datore di lavoro è tenuto a versare la contribuzione figurativa fino al c.d. massimale annuo, per il 2025 è 120.607 euro.
L’isopensione. L’isopensione è pensata per le aziende che hanno necessità di ringiovanire la manodopera. Dà la possibilità, infatti, di pre-pensionare i lavoratori più anziani, concedendo di andare a riposo con anticipo fino a 7 anni rispetto all’epoca di maturazione degli ordinari requisiti fissati per il pensionamento. A dicembre l’isopensione farà l’ultimo giro di boa, perché operativa fino al 31 dicembre 2026 secondo la disciplina corrente. Durante questi anni, le aziende hanno potuto prevedere piani di esubero di personale per il pre-pensionamento dei lavoratori in possesso dei requisiti per avere una pensione, di vecchiaia o anticipata, nei successivi 7 anni (4 fino al 31 dicembre 2017). Tre le condizioni:
– che l’anticipo di pensionamento sia, come detto, massimo di sette anni;
– che sia frutto di un accordo sindacale;
– che il datore di lavoro sia d’accordo a farsi carico del costo della “retribuzione-pensione” e dei relativi “contributi figurativi” spettanti ai lavoratori durante il periodo dell’anticipo della pensione.
Aziende oltre 15 dipendenti. Si tratta, dunque, di una procedura di esodo agevolato, di cui possono fruirne solo i datori di lavoro, operanti in qualsiasi settore di attività, che impieghino in media più di 15 dipendenti. La media va calcolata, come previsto per gli altri istituti a sostegno del reddito (ad esempio la mobilità o la cassa integrazione), con riferimento alla forza aziendale del semestre precedente la data dell’accordo sindacale sugli esuberi. In tale calcolo dei dipendenti occupati sono inclusi i lavoratori di qualunque qualifica (anche i lavoranti a domicilio e i dirigenti) e sono esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto d’inserimento e reinserimento lavorativo. Il lavoratore assente ancorché non retribuito (ad esempio per gravidanza o per servizio militare) è escluso dal calcolo solo se in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore (sarà questi a essere considerato nel calcolo).
I lavoratori interessati. I lavoratori interessati all’esodo volontario sono coloro che, in un arco di tempo di sette anni (84 mesi, quant’è la durata massima della prestazione a carico del datore di lavoro), maturano il diritto a conseguire una pensione, tenuto conto degli eventuali incrementi alla speranza di vita. L’arco di 7 anni è valido negli anni 2018/2026, ma in via ordinaria è di 4 anni. Ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti pensionistici va fatto riferimento alle regole vigenti in materia di pensionamento al momento della cessazione del rapporto di lavoro, comprensive di adeguamenti alla speranza di vita. L’Inps ha precisato che non può essere accolta la domanda di pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione d’invalidità o di assegno ordinario d’invalidità; in questi casi, pertanto, non si ha accesso all’esodo volontario. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi sono utili anche gli eventuali contributi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (stati Ue, Svizzera e Paesi See) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni sulla sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione previsto ai fini dell’accesso alla totalizzazione in base alla normativa comunitaria (52 settimane) o alle singole convenzioni tra stati. I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni possono essere presi in considerazione una sola volta. Chi può far valere periodi di contributi versati alle gestioni Inps dei lavoratori autonomi perfezionano i requisiti per il diritto all’isopensione con i contributi versati in queste stesse gestioni. L’isopensione si applica anche ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex Enpals).
La prestazione durante l’esodo. La prestazione durante il periodo di esodo è erogata ai lavoratori interessati, su richiesta del datore di lavoro, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. L’importo della prestazione è pari a quello della pensione spettante al lavoratore in base alle regole vigenti all’atto di risoluzione del rapporto di lavoro (ossia all’atto dell’esodo e di accesso alla stessa prestazione). La contribuzione figurativa, che il datore di lavoro si impegna a versare per lo stesso periodo di esodo sulla “prestazione”, evidentemente, peserà sulla misura della pensione (vera e propria) definitiva, al termine del periodo di esodo. Cioè quei contributi saranno valutati nel calcolo dell’importo della pensione definitivamente spettante al lavoratore. La prestazione non è reversibile in caso di decesso del beneficiario; nella triste evenienza, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta secondo le consuete norme, tenendo conto eventualmente anche dei contributi figurativi che sono stati intanto versati a favore del lavoratore durante il periodo di esodo.
Quanto pesa la contribuzione figurativa. La procedura prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori esodati, sia versata, a carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata a tale prestazione, utile sia per il diritto che per la misura della futura pensione (alla fine del periodo di esodo). L’Inps ha stabilito che la retribuzione mensile su cui calcolare i contributi figurativi sia pari alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva di elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 (formula prefissato per legge). Sulla retribuzione imponibile media mensile così determinata, l’importo da versare a carico del datore di lavoro è pari al prodotto con l’aliquota di finanziamento vigente nel fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente (l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti attualmente vigente è pari al 33%). Il versamento va effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione, ossia per tutto il periodo di esodo volontario.
Il tetto “contributivo”. Ai fini del pensionamento (cioè del calcolo della misura della contribuzione e ai fini del diritto e della misura della pensione) vigono tre regimi (o sistemi) pensionistici: regime contributivo, a cui appartengono quanti hanno cominciato a lavorare e pagare contributi per la pensione dal 1° gennaio 1996; regime retribuito, a cui appartengono quanti hanno cominciato a lavorare prima del 1° dicembre 1996 e che al 31 dicembre 1995 avevano già maturato almeno 18 anni di contributi; regime misto, a cui appartengono quanti hanno cominciato a lavorare prima del 1° dicembre 1996 e al 31 dicembre 1995 non avevano raggiunto i 18 anni di contributi. Per i lavoratori del regime contributivo, anche per opzione (cioè per scelta), ai fini del versamento all’Inps della contribuzione figurativa correlata all’isopensione il datore di lavoro deve tenere conto del massimale annuo, la cui misura per l’anno 2025 è 120.607 euro. Pertanto, l’obbligo di versare i contributi, in presenza di lavoratori in esodo in regime contributivo, si ferma una volta raggiunto il predetto massimale contributivo.