Mentre la stagione dei crediti d’imposta 5.0 e 4.0 si sta spegnendo, per impostare la propria pianificazione fiscale le imprese guardano già alla reintroduzione dell’iperammortamento prevista dal Ddl di Bilancio 2026 (A.S. 1689), ora al Senato. L’iperammortamento – meccanismo già noto in quanto previsto in passato dalla legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016) – opera in maniera extra-contabile come maggiorazione solo fiscale delle quote di ammortamento. La manovra 2026 lo ripropone però in una norma autonoma (l’articolo 94 del Ddl), pur ricalcando il precedente disegno, e fra l’altro riservandolo alle imprese con esclusione dei professionisti.
In attesa di conoscere la versione finale della manovra, in questa fase le variabili da analizzare sono: l’individuazione dell’ambito oggettivo dell’agevolazione, la determinazione dell’effettivo risparmio che genera e la corretta gestione della fase transitoria 2025-2026.
L’ambito oggettivo
Per come è impostato il Ddl di Bilancio, l’iperammortamento 2026 riguarda in primo luogo gli stessi beni già oggetto del precedente iperammortamento, lasciando fuori quelli cosiddetti “normali” che beneficiavano del superammortamento.
I beni agevolati sono quindi identificati dagli allegati A e B alla legge 232/2016, e devono avere le caratteristiche richieste dagli stessi allegati, comprese integrazione e interconnessione. In merito si ritiene che si possano seguire i chiarimenti offerti in passato in tema di iper-superammortamento, fra i quali la circolare 4/E/2017 (congiunta Mise ed Entrate), nonché in riferimento al credito d’imposta 4.0, stante la continuità fra questa agevolazione e il precedente ammortamento.La prima novità di questa tornata è però l’inserimento dei beni strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo anche a distanza, inclusi gli impianti per lo stoccaggio energetico. Rientrano qui gli impianti fotovoltaici già ammessi al credito 5.0, quindi quelli prodotti nella Ue e con efficienza minima dal 21,25% al 24% a seconda della presenza e del tipo di celle.
Altra novità è l’agevolazione potenziata per investimenti volti alla transizione ecologica con risparmi energetici sulla struttura produttiva di almeno il 3%, elevato al 5% nei processi interessati dall’investimento.
Modalità dell’agevolazione
La misura dell’agevolazione è differenziata per tipologia e importo dell’investimento (fino a 2,5 milioni; oltre 2,5 e fino a 10 milioni; oltre 10 e fino a 20 milioni).
Per investimenti sino a 2,5 milioni si va dal 180% per beni 4.0 “normali” al 220% per investimenti finalizzati alla transizione ecologica. L’effettivo risparmio fiscale, però, si concretizza come minor imposta sul reddito (Ires o Irpef) in proporzione alla maggiorazione dell’ammortamento. Si tratta quindi di un risparmio che in termini annuali è legato al processo di ammortamento fiscale, con le aliquote di cui al Dm 31 dicembre 1988: beni con ammortamento più veloce consentono un ritorno più rapido e quindi più certo.
Infine nei conteggi va considerato che il nuovo iperammortamento, a differenza del precedente, assume i costi ammissibili al netto di altri incentivi ricevuti.
Tra civilistico e fiscale
A differenza dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0, l’iperammortamento – come detto — risente del profilo soggettivo dell’impresa fruitrice anche in riferimento al periodo di ammortamento dei beni agevolati. Da questo punto di vista, in base alla prassi vigente per i precedenti super-iperammortamenti, il calcolo va effettuato assumendo comunque i coefficienti fiscali a prescindere dall’ammortamento civilistico, e ciò anche se quest’ultimo fosse inferiore al massimo fiscale consentito.
Questa impostazione, se confermata, potrebbe mitigare gli effetti di decisioni di bilancio nella politica degli ammortamenti, come ad esempio accade in imprese che effettuano rilevanti investimenti e optano per ammortamenti ridotti.
La perdita fiscale
Altro elemento rilevante nei calcoli di convenienza sull’iperammortamento è quello della sua concreta fruibilità in termini di risparmio d’imposta. Poiché si tratta di una variazione fiscale in diminuzione, per poter avere un risparmio d’imposta è necessaria una base imponibile positiva da abbattere, altrimenti il risparmio è rinviato al momento di effettiva presenza di utile, al netto delle perdite riportate.
Si verificano anche casi di base imponibile assente o molto ridotta in modo fisiologico per particolari agevolazioni, come nel caso delle cooperative sociali o dell’imprese di autotrasporto per cui è prevista l’indennità forfettaria.
Fase transitoria 2025-2026
Un aspetto attuale e urgente riguarda la gestione degli investimenti programmati a cavallo tra il 2025 e il 2026.
In primo luogo, va ricordato che per il passato i beni consegnati prima dell’entrata in vigore della norma (2025 nel nostro caso), anche se entrati in funzione nell’anno successivo (2026), erano considerati non agevolabili (circolare Confindustria 22 dicembre 2016, riposte agenzia delle Entrate a Telefisco 2017 e circolare Aidc n. 3 del 13 febbraio 2017).
Dovrebbero invece essere ammessi i beni oggetto di acconti nel 2025 e poi consegnati, quindi con il completamento dell’investimento verificatosi nel 2026 (risposta a consulenza giuridica 909/10/2019).