10.04.2024

IA e professioni? Solo attività strumentali

  • Italia Oggi

L’utilizzo dell’Intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali sarà consentito «esclusivamente per esercitare attività strumentali». In generale, quando si parla di applicazione sul lavoro, l’IA «è al servizio della persona» e deve essere impiegata «per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività». È quanto prevede la bozza di disegno di legge sull’Intelligenza artificiale, predisposta dal governo, per quanto riguarda l’utilizzo dell’IA nel mercato del lavoro e in quello professionale.

Professioni. Le «disposizioni in materia di professioni intellettuali» sono elencate all’articolo 13 del disegno di legge. Si tratta di tre commi, che definiscono una serie di criteri generali. Il primo, in parte già citato, stabilisce che «l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all’attività professionale richiesta e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera». Quindi, IA legata esclusivamente ad attività routinarie e strumentali.

Il secondo comma rimanda al rispetto dei principi generali, elencati agli articoli 3 e 4 della bozza. Tra questi, la necessità di garantire e di vigilare sulla «correttezza, la attendibilità, la sicurezza, la qualità, l’appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali l’IA è utilizzata». I sistemi e i modelli devono essere sviluppati e applicati «nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo».

Il terzo comma, infine, si concentra sugli obblighi di informazione e comunicazione all’utenza: per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di Intelligenza artificiale utilizzati dal professionista «sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

Lavoro. È l’articolo 11, invece, a contenere le «disposizioni sull’utilizzo dell’IA in materia di lavoro». Anche in questo caso si tratta di tre commi con una serie di principi generali. Per prima cosa, viene scritto che l’IA «è al servizio della persona ed è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone». L’utilizzo dell’IA in ambito lavorativo «deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali». I datori di lavoro saranno tenuti a informare i lavoratori di un eventuale utilizzo di sistemi e di modelli legati all’Intelligenza artificiale (un aspetto, quello della corretta informazione, che ricorre più volte nell’intero disegno di legge).Infine, il terzo comma parla di diritti inviolabili dell’uomo, che devono essere sempre garantiti. A tal fine, viene vietato qualsiasi impiego dell’Intelligenza artificiale «che ha per effetto la discriminazione del lavoratore in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche».