Con la conversione (legge 4/2026) del decreto Transizione 5.0 (Dl 175/2025) un nuovo capitolo si aggiunge all’intricata disciplina in materia di golden power. L’intervento, necessitato dall’avvio di una procedura d’infrazione della Commissione europea, è incentrato sul settore finanziario e amplia la nozione di «ordine pubblico e sicurezza nazionale» alla cui tutela è preposto il controllo golden power, riconducendo all’interno di tale categoria anche la «sicurezza economica e finanziaria nazionale». È una specificazione coerente con gli sviluppi della geopolitica e con il rilievo crescente della dimensione economica per la sicurezza nazionale, che trova però un limite, previsto delle nuove norme, nelle regolamentazioni di settore. Si tratta di una limitazione prevista nei Dpcm 179 e 180/2020, che stabiliscono che i poteri speciali non vengono esercitati in presenza di una «regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale, connessa a uno specifico rapporto concessorio».
La novità prescrive al governo di astenersi dall’esercitare i poteri speciali, nel settore finanziario, con riguardo alla valutazione prudenziale e, senza limitazioni di settori, in relazione all’esame antitrust sul controllo delle concentrazioni. Poiché la disposizione conserva il riferimento alla normativa nazionale e a quella europea, è da ritenere che il richiamo ai due presidi debba essere collegato all’esercizio dei relativi poteri sia delle autorità europee (Bce e Commissione), che delle corrispondenti autorità nazionali (Banca d’Italia e Agcm). Tale previsione, tuttavia, curiosamente, è limitata ai procedimenti instaurati da notifiche di imprese che detengono asset strategici, che adottino «qualsiasi delibera, atto o operazione» che comporti modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli stessi asset (articolo 2, commi 2 e 2 bis, del Dl 21/2012). Non c’è nella nuova disciplina, invece, una norma che stabilisca limiti equivalenti all’esercizio dei poteri speciali quando la notifica sia effettuata da investitori che intendano acquisire partecipazioni in società strategiche (articolo 2, comma 5, del Dl 21/2012). L’assenza di una norma che equipari le due fattispecie se può trovare giustificazione per i poteri di valutazione prudenziale che si applicano alla società che dispone di asset strategici, non si spiega quando il limite all’esercizio dei poteri speciali è costituito dallo scrutinio antitrust, che si applica a tutte le ipotesi di acquisizione di controllo.
Alle disposizioni descritte si accompagnano modifiche sul piano procedimentale per il solo settore finanziario, sia per le notifiche delle imprese titolari di asset strategici, che per quelle di acquisizioni di partecipazioni in società strategiche. È previsto che l’esercizio dei poteri speciali sia possibile solo dopo che si siano già espresse, per i profili di competenza, la Bce e la Commissione europea, dall’altro, che il termine per la notifica inizi a decorrere solo dopo che le autorità bancarie e antitrust si siano pronunciate. Bisognerà capire se il governo interpreterà la norma nel senso che si potranno depositare le notifiche solo dopo che Bce o Commissione abbiano adottato le proprie decisioni, con conseguente allungamento dei tempi di valutazione, ovvero se – come accade oggi – i soggetti obbligati possano procedere a notifiche contemporanee per i distinti profili, fermo restando che la conclusione del procedimento dovrà attendere l’esito dei procedimenti propedeutici.