21.11.2025

Gli errori contabili più leggeri

  • Italia Oggi

Correzione di errori contabili non rilevanti in bilancio senza obbligo di presentazione di dichiarazioni integrative anche per le micro-imprese per le quali, tuttavia, deve sussistere il requisito della revisione obbligatoria del proprio rendiconto. Esclusa la rilevanza della correzione, ai fini Irap, in presenza di un valore della produzione netta di segno opposto eseguita a quella determinata nel periodo d’imposta in cui la correzione risulta.

Questo ciò che è stato previsto nel decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 14/07/2025, correttivo dei decreti attuativi della riforma fiscale, ai sensi del comma 6 dell’art. 1 della legge 111/2023), sul tema del trattamento tributario degli errori contabili.

Le disposizioni contenute nell’art. 4 dello provvedimento, come si evince anche dalla relazione di accompagnamento, modificano in modo significativo la disciplina fiscale della correzione degli errori contabili, introdotta dalla lett. b) comma 1 e dal comma 1-bis) dell’art. 8 del dl 73/2022, finalizzato a semplificare il sistema consolidato che non riconosceva alcuna valenza fiscale alle poste contabili di correzione.

Si riformulano, quindi, le disposizioni che consentono, in presenza di determinate condizioni, il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili eseguita in bilancio, in applicazione dei principi contabili nazionali (OIC 29) e dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, e in particolare dello IAS 8.

Come indicato dal principio contabile nazionale (§ 44) “un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ei dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili” mentre il successivo paragrafo (§ 45) esclude dal perimetro degli errori “le valutazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni e ai dati disponibili in quel momento”.

La norma previgente stabiliva che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili assumono rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale (Irap), sempre che tali soggetti sottopongano il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti; questa impostazione risulta funzionale all’allineamento della disciplina fiscale alle risultanze contabili con la conseguenza che permette l’eliminazione di un’eccessiva presentazione di dichiarazioni integrative riferibili al periodo di impostazione in cui è stato commesso l’errore.

Il provvedimento, quindi, da un lato contribuisce a una maggiore certezza nell’applicazione delle norme, in quanto precisa alcuni aspetti non del tutto chiari, e, dall’altro, introduce restrizioni alla disciplina ma propone il riconoscimento fiscale della correzione dell’errore contabile, la disapplicazione delle sanzioni e la circoscrizione dell’ambito applicativo, riducendo le aree di incertezza correlate alla individuazione delle tipologie delle correzioni eseguibili.

Si aggiungerà definitivamente, quindi, che gli errori che possono essere corretti con riconoscimento fiscale sono quelli di qualificazione, classificazione e imputazione, ma anche quelli di quantificazione dei componenti reddituali e, quindi, che la disciplina riguarda la generalità degli errori contabili commessi, sebbene qualificabili come “non rilevanti” in base ai principi contabili di riferimento.

L’inserimento nel comma 1-ter) dell’art. 88 del dpr 917/1986 (Tuir), inoltre, estende la relativa applicazione anche ai soggetti diversi da quelli per cui rilevano, ai fini fiscali, le qualificazioni, le classificazioni e le imputazioni contabili, come le micro-imprese, sebbene soggette a revisione obbligatoria del bilancio e le nuove disposizioni saranno applicabili alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1/01/2025.

Posto l’accoglimento di talune osservazioni fornite dalle commissioni parlamentari, per quanto concerne l’ambito oggettivo si evidenzia che restano esclusi gli errori “rilevanti”, come stabilito nei principi contabili OIC 29 e IAS 8, con la conseguenza che per detti errori resta ferma la necessità di presentare, in presenza dei requisiti, la dichiarazione integrativa.

Non rientrano, invece, nella disciplina in commento, né le ipotesi di cambio di principio contabile, né i cambi di rappresentazione contabile derivante dai mutamenti di tempi contabili giacché i cambiamenti di stima rappresentano una mera conseguenza di ulteriori informazioni che nel tempo possono essere acquisite in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la valutazione iniziale.

Infine, si esclude la possibilità di dare rilevanza, ai fini del tributo regionale (Irap), alla correzione, nei limiti in cui, nel periodo d’imposta in cui i relativi elementi reddituali dovrebbero essere correttamente rilevati, si è registrato un valore della produzione netta di segno opposto rispetto a quello determinato nel periodo d’imposta in cui è stata eseguita la correzione.