29.10.2025

Dividendi, distribuzione anticipata per evitare la stretta

  • Il Sole 24 Ore

Dividendi intrasocietari, con la delibera di distribuzione entro il 31 dicembre si evita la maggior tassazione del 22,8% prevista per le partecipate sotto la soglia del 10 per cento. In attesa di verificare le possibili modifiche con una mitigazione delle misure nel passaggio parlamentare (sul «Sole 24 Ore» di ieri l’ipotesi di soglia al 5% ed esclusione delle quotate), la stretta che verrà introdotta dalla legge di Bilancio 2026, con la cancellazione della tassazione ridotta per gli utili distribuiti da società di cui si detiene meno del 10% del capitale, non riguarda i dividendi deliberati entro la fine del corrente anno. Il mantenimento dell’attuale, più favorevole regime, anche in assenza di immediato pagamento, non dovrebbe poter essere censurato dal fisco, trattandosi di un atto finalizzato ad usufruire di una norma fiscale di favore.

Penalizzate le Srl e la Spa

Le società che detengono partecipazioni in Spa o Srl con percentuali inferiori al 10% del capitale valutano la possibilità di far assumere dalle partecipate, entro la fine del corrente anno, una delibera di distribuzione di utili o riserve in modo tale dal bloccare per l’importo deliberato il vigente regime di detassazione parziale.

L’articolo 18 del disegno di legge, che si applicherà ai dividendi la cui distribuzione verrà deliberata dai soci a partire dal 1° gennaio 2026, esclude il regime di tassazione parziale attualmente previsto (quota imponibile 5% per i percettori soggetti Ires; quota imponibile variabile tra il 40% e il 58,14% per i percettori imprese Irpef) qualora si detenga una partecipazione inferiore al 10% del capitale della società che distribuisce l’utile.

La disposizione penalizzerà i soci che sono a loro volta società di capitali per i quali la futura tassazione integrale del dividendo, pari al 24%, sostituirà l’attuale livello pari all’1,2% (24% del 5%), con una crescita del tax rate, da un giorno all’altro e senza alcuna diluzione nel tempo, del 22,8 per cento. Considerando anche la successiva imposizione del dividendo al socio persona fisica, il tax rate cumulato passerà dall’attuale 26,89% al 43,76% (si vedano gli esempi a fianco).

Corsa alle delibere

Per i soci società di persone, l’impatto effettivo della maggior quota imponibile dipende evidentemente dal livello di tassazione progressiva. Negli esempi a margine si è ipotizzato un socio che paga Irpef e addizionali al 45%, livello che verrà interamente raggiunto dal 2026 contro l’attuale 26,16%.

In vista della prima applicazione della tassazione integrale dei dividendi, le società si stanno muovendo in due direzioni. Incrementare, con acquisti da altri soci, la quota posseduta fino a raggiungere il 10%, oppure chiedere la convocazione della assemblea per deliberare una distribuzione di riserve eventualmente con pagamento dilazionato. Questa seconda modalità consente, anche se i pagamenti avverranno nel 2026, di mantenere la attuale tassazione dell’1,2 per cento. Il verbale dell’assemblea portante la delibera di distribuzione deve essere registrato con pagamento dell’imposta fissa entro 30 giorni. Laddove questo termine scada dopo il 31 dicembre, è opportuno anticipare la registrazione oppure attribuire al documento una data certa del 2025 (ad esempio trasmettendolo via Pec). Ciò al fine di evitare possibili contestazioni da parte dell’Agenzia circa il regime applicabile, nel caso in cui il dividendo venga effettivamente bonificato nel 2026.

Comportamento legittimo e non elusivo

L’anticipazione delle delibere di distribuzione, che comporteranno un impatto negativo sul patrimonio netto del bilancio al 31 dicembre 2025, non pare censurabile da parte del fisco trattandosi di un comportamento teso realizzare i presupposti per usufruire legittimamente di un regime di favore attualmente previsto dalla normativa fiscale e che non sarà più tale in futuro. Nell’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 il Mef ha affermato che «non configura abuso del diritto il comportamento che il contribuente abbia adottato, rispettando lettera e ratio delle norme, in vista del futuro riconoscimento di un vantaggio tributario».

Dovrà però essere considerato quanto indicato dalle Entrate in relazione alle delibere adottate per non transitare nel nuovo regime dei dividendi delle persone fisiche (comma 1006 della legge 205/2017). Il principio di diritto 3/2022 ipotizzò possibili contestazioni di simulazione nel caso in cui le delibere stabiliscono termini di pagamento ultrannuali.

È comunque auspicabile una revisione della disposizione che da un lato differenzi le percentuali di qualificazione tra società quotate (per le quali il 10% è eccessivo) e non quotate, e dall’altro preveda un differimento nell’entrata in vigore onde consentire un riassetto delle partecipazioni da parte di chi è al di sotto della soglia.