26.01.2024

Dieci e lode al ddl Lavoro

  • Italia Oggi

Il disegno di legge in materia di lavoro (c.d. ddl lavoro), Ac n. 1532-bis, all’analisi della Camera dei deputati mira ad introdurre alcune importanti misure in ambito giuslavoristico.

Alcune di esse rappresentano un’assoluta novità, altre ampliano o integrano previsioni già presenti nel nostro ordinamento, andando a completare il quadro di misure introdotte dal c.d. decreto lavoro (dl n. 48/2023 convertito in l. n. 85/2023).

I ventitré articoli che compongono il testo riguardano in particolare: la regolazione dei rapporti di lavoro, la salute e sicurezza sul lavoro, la previdenza sociale. In qualità di presidente dell’associazione nazionale dei consulenti del lavoro, Dario Montanaro, è stato invitato da Confprofessioni ad intervenire in audizione presso la commissione lavoro, il giorno mercoledì 24 gennaio 2024.

In questa occasione, e alla luce delle necessità rappresentate dai professionisti iscritti Ancl, il presidente nazionale ha presentato alcune riflessioni con riferimento alle principali misure contenute nel ddl lavoro, in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di integrazione salariale e dimissioni di fatto.

La relazione del presidente si è così aperta: «Risulta fortemente apprezzabile l’apertura verso la realizzazione di un percorso in materia di salute e sicurezza che abbia l’obiettivo della concretezza e non abbia unicamente carattere e natura documentale o formale».

L’attenzione viene condotta in sede di audizione, fin da subito, sulle novità previste con riferimento al tema della sorveglianza sanitaria, art. 41 dlgs n. 81/2008, per la quale il ddl lavoro propone un’estensione delle casistiche per il ricorso alla stessa, introducendo la possibilità di un’iniziativa promossa dal medico competente a seguito di quanto emerso durante la valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, e programma la possibilità che la visita medica sia effettuabile in una fase preventiva all’assunzione. Viene altresì potenziata la legittimazione del medico competente nel poter richiedere una visita medica, laddove lo ritenga opportuno, a seguito di un’assenza per malattia che si sia protratta per più di sessanta giorni.

L’implementazione delle ipotesi che estendono il ricorso alla sorveglianza sanitaria, legittimando il medico competente a richiederla, potrebbe correlarsi, come è stato messo in luce in sede di discussione, ad un ampliamento del novero dei soggetti legittimati al compimento della stessa, finendo per ammettere in aggiunta al medico competente anche la figura di un medico del lavoro che abbia reso la propria disponibilità. Tale previsione risulta necessaria anche a fronte della scarsità di personale medico di cui l’Inps dispone per effettuare le visite mediche di controllo per malattia richieste dalle aziende. Infine questa novità sarebbe auspicabile anche nell’ottica di un controllo sugli abusi e di contenimento dell’onere a carico della finanza pubblica.

Il presidente nazionale, mostrando un evidente apprezzamento per la misura, segnala comunque che sarebbe auspicabile la sperimentazione presso l’Inail di una banca dati relativa alle visite mediche effettuate in regime di sorveglianza sanitaria dalle aziende ai dipendenti, al fine di consentire una sostanziale verifica delle mansioni – sovrapponibili – a seguito della quale sarebbe poi possibile realizzare una procedimentalizzazione della sorveglianza sanitaria limitata solo ai rischi specifici derivanti dalle peculiarità delle lavorazioni aziendali ed alle specifiche mansioni.

Sempre nell’ottica di un efficientamento delle attività e di una semplificazione delle procedure propone la predisposizione di un sistema informatico presso l’Inail, che raccolga il deposito dei Dvr in modo da avere data certa della compilazione degli stessi ed elidere l’obbligo di produzione del documento in fase ispettiva. Questa previsione permetterebbe anche di identificare la responsabilità in materia di infortuni e definizione della classificazione del rischio. Con riferimento al Dvr sarebbe, infine, funzionale, come si evince dalle parole del presidente Montanaro, individuare una continuità tra i contenuti dello stesso e gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria non solo subordinandola ad una valutazione compiuta dal medico competente ma anche rendendo possibile una correlazione con la tipologia di classificazione Inail della lavorazione.

Con riferimento poi alle novità previste in materia di integrazione salariale, (articolo 3, ddl lavoro), queste attengono perlopiù ad una regolamentazione puntuale delle cause di compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa. Viene previsto che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate; il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Inps dello svolgimento dell’attività lavorativa. Sul punto in sede di audizione il presidente ha invitato «a ripensare la disposizione assumendo quale parametro per la definizione delle incompatibilità non quello delle «giornate di lavoro effettivamente svolte», ma delle «ore effettivamente lavorate», il che risulterebbe funzionale soprattutto con riferimento a particolari situazioni, quali il part-time o lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata solo per qualche ora, non precludendo così la fruizione del trattamento di integrazione salariale.

Il presidente, inoltre, ha mostrato il suo apprezzamento per l’istituto delle dimissioni di fatto, di cui all’art. 9 del ddl lavoro, ove si rinviene sicuramente l’intento di tutela rivolto al datore di lavoro per gli eventuali danni che potrebbe subire a seguito di un’assenza prolungata, ingiustificata, del lavoratore spesso volta all’ottenimento delle condizioni richieste per l’accesso alla Naspi, e dall’altro l’intento di impedire un utilizzo improprio dell’istituto del licenziamento da parte del lavoratore per il conseguimento di questo ammortizzatore sociale con conseguente esborso a carico dell’Erario.

L’unico punto attenzionato attiene alla necessità di deliberare con maggiore specificità l’ambito di intervento della contrattazione collettiva in merito alla definizione del termine superato il quale il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore. In conclusione, il presidente nazionale Ancl ha avuto modo di mostrare l’apprezzamento per le novità introdotte nel disegno di legge lavoro, in linea con i precedenti interventi normativi, che pertanto «risultano condivisibili ed efficaci».«Nell’esprimere il nostro appoggio per il lavoro fatto, auspichiamo l’implementazione continua delle varie misure nell’ottica di una riforma sempre più efficace del mercato del lavoro, nella direzione di una semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, di una deflazione del contenzioso amministrativo e previdenziale e di una facilitazione delle procedure operative che impattano nella quotidianità del datore di lavoro e dei suoi intermediari», queste le sue parole davanti alla commissione lavoro.