Si amplia il paracadute del concordato preventivo biennale: possono uscire senza conseguenze dall’accordo col fisco i contribuenti che realizzano un reddito inferiore del 50% rispetto a quello proposto dall’Agenzia delle entrate.
La precedente versione dello strumento invece prevedeva una riduzione più forte, dunque maggiormente penalizzate per i contribuenti, con una differenza tra reddito realmente conseguito e quello “patteggiato” pari almeno al 60%.
In poche parole fatto 100 il reddito proposto dall’agenzia se quello effettivamente realizzato dal contribuente è 50, il concordato può venire meno mentre, secondo la precedente versione del meccanismo, l’uscita in corsa si sarebbe attivata solo con un reddito ancor più basso e pari a 40.
Resta l’incognita delle casistiche che daranno diritto ai contribuenti di liberarsi del vincolo del reddito bloccato e sarà onere del ministero dell’economia e delle finanze individuare gli specifici eventi per cui si potrà far scattare la clausola di salvaguardia del 50%.
Questa è una delle più rilevanti modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale stabilita nell’ultima versione del decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo che è stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri.
Il meccanismo di paracadute.
Come sancito al comma 2 dell’articolo 19 del decreto legislativo in commento, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del ministro dell’economia e delle finanze (Mef), che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
Le precedenti versioni del decreto prevedevano lo stesso meccanismo di fuoriuscita dall’accordo col fisco ma a patto che la contrazione tra reddito effettivamente realizzato e quello proposto e vincolante per il biennio fosse superiore al 60%. Va specificato che questo è un meccanismo di assoluta tutela per il contribuente che non viene legato in maniera indissolubile ad un maggior ed estremamente più elevato reddito “fittizio” in caso forti diminuzioni del reddito effettivamente conseguito.
Dal tenore normativo (rimasto immutato rispetto le precedenti versioni della disciplina) la possibilità di abbandonare il concordato in caso di contrazione del reddito “reale” superiore al 50% rispetto a quello concordato non sembra però essere un automatismo ma pare si attivi in specifici casi (le “circostanze eccezionali”) ancora tutti da stabilirsi e che saranno individuati poi dal Mef con apposito decreto.
Va specificato che sebbene lo strumento sia come detto un dispositivo di tutela per gli utilizzatori del concordato, la percentuale del 50% (così come quella precedente del 60%) risulta già molto elevata e limitare ulteriormente l’utilizzo del meccanismo di paracadute ad un numero ridotto di “circostanze eccezionali” rischia di affievolirne notevolmente l’efficacia.
Effetto ulteriore della fuoriuscita da concordato per “eccesso di contrazione” del reddito è ovviamente che gli acconti anticipatamente versati (per obbligo) sulla base del maggior imponibile da concordato non risultano perduti ma possono essere scomputati dall’imposta effettivamente dovuta per l’anno (con eventualmente generazione di credito se i versamenti in acconto effettuati risultano superiori al debito fiscale).
Rispetto le precedenti versioni del decreto resta invariata la restante costruzione dell’articolo 19 con la detassazione di eventuali maggiori redditi effettivamente conseguiti rispetto all’ammontare concordato con possibilità comunque per il contribuente i versare i contributi previdenziali sul reddito effettivo se di importo superiore a quello fissato per il biennio.

