16.03.2011

Circolari, un paracadute a metà

  • Italia Oggi

di Debora Alberici

Le circolari del ministero delle finanze non sono vincolanti. Infatti, si salva solo dalle sanzioni e non dall'accertamento il contribuente che, allineandosi alle indicazioni dell'amministrazione, vìola norme tributarie. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6056 del 15 marzo 2011, ha accolto il ricorso delle Entrate.

In virtù di una circolare del 2001 una piccola azienda aveva ritenuto che le spettasse un maggior credito di imposta. Ma l'ufficio di Napoli aveva spiccato un accertamento recuperando le maggiori imposte sui redditi. Contro l'atto impositivo l'azienda aveva presentato ricorso alla Ctp partenopea che aveva accolto. La decisione era stata poi confermata dalla Ctr della Campania. A questo punto l'Agenzia delle entrate ha presentato ricorso in Cassazione e ha vinto su tutti i fronti. La quinta sezione penale, fortificando un orientamento giurisprudenziale inaugurato più di dieci anni fa, ha messo nero su bianco che «le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, per cui, qualora il contribuente si sia conformato a una interpretazione erronea fornita dall'amministrazione in una circolare (successivamente modificata), è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell'affidamento». In altri termini, secondo Piazza Cavour, l'errata interpretazione del ministero non può diventare un diritto del cittadino. Anche la Procura generale della Cassazione aveva concluso in udienza chiedendo ai giudici di legittimità di accogliere il ricorso dell'amministrazione finanziaria. Si incardina perfettamente e forse prelude la decisione di ieri un'altra sentenza depositata dalla Corte di cassazione, la numero 35 del 2010, secondo cui la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, «non contenendo le circolari norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali, in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione».