Crediti d’imposta 4.0, c’è tempo fino al 30 giugno 2026 per effettuare gli investimenti agevolati da parte di chi ha prenotato i beni entro fine 2024 e non è soggetto al limite di spesa complessiva di 2,2 miliardi. La condizione di ordine e acconto del 20% «entro» la fine di quest’anno, come letteralmente richiesto dalla legge di Bilancio 2025 per usufruire della coda temporale del primo semestre 2026, è da ritenere, a maggior ragione, rispettata da chi si è mosso in tal senso negli ultimi giorni del 2024.
Check sull’avanzamento lavori
Le imprese che hanno pianificato, nel 2025, investimenti 4.0 per i quali intendono usufruire dei crediti di imposta della legge 178/2020, svolgono i consueti controlli sull’avanzamento dei lavori in vista della chiusura dell’esercizio.
La legge 207/2024, comma 446, ha riscritto le disposizioni che regolano i crediti 4.0 per i beni materiali (allegato A della legge 232/2016) stabilendo, in primo luogo, lo stop al 31 dicembre 2024 dell’incentivo regolato dal comma 1057-bis della legge 178/2020 (tax credit del 20%-10%-5% a scaglioni di costo), originariamente previsto fino al 30 giugno 2026 con “prenotazioni” (ordine e acconto 20%) entro il 31 dicembre 2025.
Lo stesso comma 446 ha poi introdotto un “nuovo” credito di imposta (riguardante gli stessi beni e con le stesse misure del comma 1057-bis, ora non più applicabile) per investimenti 4.0 conclusi nel medesimo periodo coperto dalla vecchia norma, e dunque nell’anno 2025 oltre alla coda temporale del primo semestre 2026 con prenotazioni entro il 31 dicembre 2025, ponendo un limite di spesa a carico dello Stato pari a 2,2 miliardi. Al fine di verificare il rispetto del tetto complessivo posto ai tax credit erogabili, questi investimenti devono formare oggetto di tre comunicazioni al Gse (ex ante, ex ante con acconto ed ex post) disciplinate dal decreto Mimit (ministero delle Imprese e del made in Italy) del 15 maggio 2025.
Al (nuovo) credito di imposta previsto dal comma 446 della legge 207/2024 non si applica il ricordato tetto di spesa di 2,2 miliardi, qualora gli investimenti 4.0 abbiano formato oggetto di “prenotazione” prima dell’entrata in vigore della norma (e dunque entro il 31 dicembre 2024). Ciò al fine di evitare che la stretta colpisca retroattivamente le imprese che si erano già impegnate contrattualmente verso i fornitori.
Coda al 2026
per tutte le prenotazioni
A parte quest’ultima differenza, riguardante l’esistenza o meno del vincolo dato dal tetto statale di 2,2 miliardi, la disciplina del tax credit del comma 446 è unica e indistinta per tutti gli investimenti dell’allegato A) alla legge 232/2016 (beni materiali con i requisiti Industria 4.0) e dunque per quelli ordinati sia ante che post entrata in vigore della legge di Bilancio 2025. La legge prevede cioè, per tutti questi investimenti, compresi quelli non soggetti al limite di spesa di 2,2 miliardi, la possibilità di avvalersi della coda temporale del primo semestre 2026 a condizione che «entro» il 31 dicembre 2025 risulti accettato l’ordine dal fornitore e sia pagato l’acconto almeno pari al 20% del costo.
È evidente, sia letteralmente, sia in base a una interpretazione sistematica, che le imprese che hanno “prenotato” entro fine 2024 rispettano pienamente la condizione sopra descritta di ordine e acconto del 20% entro il 31 dicembre 2025 e rientrano pertanto nella estensione temporale a giugno 2026.
La legge, infatti, si limita a fissare un termine finale entro cui operare la “prenotazione”, senza porne anche uno iniziale e dunque senza richiedere anche che la “prenotazione”, per poter allungare di sei mesi il periodo di effettuazione, sia effettuata solo a partire dal 1° gennaio 2025 (il che, invero, non avrebbe alcun senso).