Le due sentenze della Cassazione 31012 e 31014 dello scorso 26 novembre 2025 fissano un principio incontrovertibile nel mondo assicurativo in quanto la suprema Corte, ribaltando in ambedue i casi i precedenti giudizi di merito che avevano visto soccombenti le compagnie, conferma che l’attività di gestione e liquidazione dei sinistri svolta dalla compagnia fa parte del ciclo assicurativo e come tale beneficia dell’esenzione Iva. Ma in questo contraddice in toto l’impostazione dell’attività di accertamento dell’Agenzia e le conclusioni della risoluzione n. 63/E/2020 a supporto di tale attività accertativa. Ma vediamone la portata.
La casistica riguarda due primarie compagnie che operano nel ramo 18, ovvero nell’assistenza. Si tratta di quello specifico comparto del mondo danni in cui una compagnia interviene a fronte di una difficoltà dell’assicurato, mettendo a disposizione di quest’ultimo il carro attrezzi (in ambito automobilistico) oppure l’assistenza medica o al limite il rimpatrio (in ambito travel). Questo settore è presidiato da pochi operatori specializzati, spesso comunque appartenenti ai primari gruppi assicurativi mondiali.
La prassi di mercato vuole che nell’ambito automobilistico l’assistenza sia venduta al cliente assieme alla Rca. Ma le compagnie che vendono le polizze di responsabilità civile auto non sono attrezzate a svolgere anche gli interventi di assistenza. Questi, infatti, presuppongono la presenza di una centrale operativa, che è aperta 24 ore su 24, e che interviene a fonte del sinistro denunciato dall’assicurato (ad esempio traino per l’auto o assistenza medica in un viaggio). Dal momento che le assicurazioni tradizionali non dispongono della centrale né del relativo know how, cedono in riassicurazione agli assicuratori del ramo assistenza questo rischio, unitamente ai premi, di solito con trattati che prevedono una ripartizione dei premi (e dei sinistri) del 90 (a favore del riassicuratore) contro il 10 che resta alla compagnia cedente il rischio. È chiaro a questo punto come la pratica riassicurativa non sia (tanto) una modalità di cessione del rischio, quanto una pratica che consente di affidare ad un soggetto capace (il riassicuratore) l’intervento di assistenza. Che si estrinseca nel fatto di intervenire nell’attività di gestione dei sinistri mediante la citata centrale operativa h 24. Generalmente il rapporto in essere fra la compagnia cedente e il riassicuratore è duplice, in quanto si sostanzia in un trattato di riassicurazione (generalmente 90-10) e in un mandato per la gestione dei sinistri, come remunerazione specifica di questa attività. Quand’anche non vi sia un corrispettivo per tale attività, appare chiaro che il riassicuratore è comunque remunerato (anche) per l’attività di gestione dei sinistri, come obbligazione di facere, che nel ramo assistenza è assolutamente preponderante, e caratterizza questo ramo dagli altri tradizionali, in cui la liquidazione avviene in denaro. Stanti le specificità, la questione riguarda il trattamento Iva dei costi diretti interni (Cadi) che remunerano la gestione sinistri, in quanto per le compagnie, trattandosi di un flusso che attiene alla pratica assicurativa, deve trattarsi di attività esente ex articolo 10, comma 1 numero 2, del Dpr 633/1972. Invece nella copiosa attività accertativa sviluppatasi nel 2019 le Entrate hanno sostenuto che questi corrispettivi siano da assoggettare a Iva in via ordinaria. Questa impostazione è stata confermata anche dalla risoluzione n. 63/E del 2020, che ha solo accordato l’esimente sanzionatoria in presenza delle condizioni di obiettiva incertezza della norma. L’Agenzia si è basata fondamentalmente sulle conclusioni della sentenza comunitaria Aspiro (causa C-40/15) e, in chiave domestica, su quelle della Cassazione in tema di commissioni di delega nel contratto di coassicurazione (sentenza 11 maggio 2018 n. 11442).
Le odierne Cassazioni rimettono al centro la logica del ciclo assicurativo tale per cui la gestione dei sinistri – in particolare per il ramo assistenza e le sue peculiarità – non può essere scomposta e frazionata per essere assoggettata a Iva, ma costituisce un unicum che beneficia dell’esenzione dal tributo. Vediamo nell’altro articolo le motivazioni e le implicazioni.